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Nuovo Testo Unico del Turismo

Aggiornamento: 14 lug 2020

— X LEGISLATURA —


REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE


NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2020, N. 167


ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9

“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”


__________


pdl n. 335_203_243_312


Art. 1


(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 9/2006)

1. L’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2006,

n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di

turismo) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione sostiene lo sviluppo del turismo

quale fondamentale risorsa della comunità regionale,

leva strategica per lo sviluppo economico e occupa-

zionale del territorio e per la crescita culturale e so-

ciale della persona e della collettività.


2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in partico-

lare:

a) promuove e valorizza, in forma integrata in Italia e

all’estero, l’immagine unitaria del sistema turistico

marchigiano, in quanto sintesi delle eccellenze ar-

tistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggi-

stiche, nonché di quelle legate alle tradizioni locali

e alle produzioni agricole ed artigianali del territo-

rio;

b) valorizza l’offerta turistica, la tutela del turista e la

qualità dell’accoglienza con particolare riguardo a

quelle per i turisti con bisogni speciali;

c) sostiene la qualificazione delle imprese del set-

tore, con particolare riguardo alle piccole e medie

imprese, anche al fine di migliorare la qualità

dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di

settore;

d) orienta le politiche turistiche al fine di realizzare un

turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, eco-

nomico e sociale;

e) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interisti-

tuzionali con una pluralità di soggetti, tra cui lo

Stato, le regioni, gli enti locali, la Camera di Com-

mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle

Marche (CCIAA Marche), le università, le fonda-

zioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati per lo

sviluppo del turismo.


3. Nell’ambito della programmazione in materia di

turismo, la Regione definisce il modello organizzativo

e sostiene l’attività degli enti locali e di qualificati sog-

getti pubblici e privati del territorio, ivi comprese le

associazioni di categoria, in materia di accoglienza e

valorizzazione turistica, anche mediante l’individua-

zione di ambiti territoriali omogenei, il cui coordina-

mento ricade sui Comuni capofila. Gli ambiti territo-

riali, sulla base delle risorse assegnate e disponibili,

in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta re-

gionale, operano sulla base di programmazione

triennale riservando priorità ai servizi di accoglienza.

La Regione concorre al funzionamento ed al mante-

nimento dell’attività degli ambiti territoriali, nei limiti

delle risorse previste a legislazione vigente.”.



Art. 2


(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2006)

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r.

9/2006 è sostituito dal seguente:


“1. La Regione esercita le funzioni di pianifica-

zione, coordinamento e programmazione in materia

di turismo, nonché, ai sensi della legge regionale 3

aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle

funzioni amministrative esercitate dalle Province), le

funzioni amministrative di cui è necessario assicu-

rare l’esercizio unitario. In particolare, la Regione

esercita le funzioni concernenti:”.


2. Le lettere a), d), e), f) ed l) del comma 1 dell’ar-

ticolo 2 della l.r. 9/2006 sono sostituite dalle seguenti:

“a) la programmazione e il coordinamento delle poli-

tiche a favore dello sviluppo sostenibile e compe-

titivo del turismo, nonché degli interventi finanziati

dallo Stato e dall’Unione europea;”;

“d) la valorizzazione e l’organizzazione dell’offerta tu-

ristica promuovendo sia forme di coordinamento

dei soggetti pubblici e privati del settore turistico

sia la costruzione di prodotti e servizi turistici an-

che attraverso aggregazioni e reti di impresa;”;

“e) la programmazione, l’organizzazione e il coordi-

namento delle attività di informazione e acco-

glienza turistica;”;

“f) la classificazione e gli standard di qualità delle

strutture ricettive;”;

“l) l’anagrafe delle strutture alberghiere e all’aria

aperta e la rilevazione statistica del movimento tu-

ristico regionale mediante la raccolta e l’organiz-

zazione nella piattaforma informatica regionale

dei flussi di dati trasmessi dalle strutture mede-

sime;”.


3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2

della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo,

è inserita la seguente:

“e bis) il sostegno di progetti finalizzati alla valorizza-

zione dell’offerta turistica locale di iniziativa di

soggetti pubblici e privati;”.


4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2

della l.r. 9/2006 sono inserite le seguenti:

“i bis) la promozione di misure di formazione lavoro

in materia di turismo;

i ter) la cura degli elenchi delle professioni turisti-

che;”.


5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2

della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo,

sono aggiunte le seguenti:

“l bis) lo studio della domanda turistica in rapporto

alle diverse componenti dell’offerta, anche attra-

verso l’Osservatorio di cui all’articolo 4;

“l ter) il sostegno di iniziative atte a favorire la ge-

stione associata delle funzioni comunali in mate-

ria di turismo.”.



Art. 3


(Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 9/2006)


1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 2 bis

della l.r. 9/2006 le parole “di promozione turistica”

sono sostituite dalle parole: “per il turismo”.


2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 2 bis

della l.r. 9/2006 sono sostituite dalle seguenti:

“c) gli indirizzi per la promozione dell’offerta turistica

regionale in ambito nazionale ed internazionale;

d) gli indirizzi per lo sviluppo dell’offerta turistica re-

gionale assicurando il raggiungimento di livelli di

qualità e sostenibilità;”.


3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 bis

della l.r. 9/2006, dopo le parole: “all’attività” sono in-

serite le seguenti: “e ai progetti”.


4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 2

bis della l.r. 9/2006, come modificata da questo arti-

colo, è inserita la seguente:

“e bis) gli indirizzi di coordinamento delle attività di

informazione e accoglienza turistica;”.


5. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 bis

della l.r. 9/2006, dopo le parole: “per lo sviluppo”

sono inserite le seguenti: “delle attività”.


6. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2

bis della l.r. 9/2006, come modificata da questo arti-

colo, sono aggiunte le seguenti:

“g bis) l’individuazione delle fonti di finanziamento e

l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare

al turismo nelle sue diverse articolazioni;

“g ter) gli strumenti per l’attivazione delle sinergie in-

tersettoriali connessi allo sviluppo dell’attrattività

del territorio.”.


7. Al comma 3 dell’articolo 2 bis della l.r. 9/2006,

le parole: “entro il 30 giugno dell’anno precedente il

triennio di riferimento” sono sostituite dalle seguenti:

“entro sessanta giorni dall’approvazione della legge

regionale di bilancio, sentito il Comitato di concerta-

zione per le politiche del turismo di cui all’articolo 3

bis”.



Art. 4


(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 9/2006)


1. L’articolo 3 della l.r. 9/2006 è sostituito dal se-

guente:

“Art. 3 (Programma annuale del turismo)


1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2 bis,

la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’appro-

vazione della legge regionale di bilancio, ovvero en-

tro trenta giorni dall’approvazione del piano mede-

simo, approva, previo parere della competente Com-

missione assembleare e sentito il Comitato di con-

certazione per le politiche del turismo di cui all’arti-

colo 3 bis, il programma annuale del turismo.


2. Il programma, anche sulla base della domanda

turistica nazionale e internazionale, indica in partico-

lare:

a) gli interventi e le politiche di promozione turistica;

b) le azioni per favorire lo sviluppo dell'offerta turi-

stica regionale e per il sostegno alla commercia-

lizzazione;

c) le proposte per la valorizzazione del turismo so-

stenibile e di qualità, con particolare attenzione ai

territori e ai Comuni oggetto di riconoscimento

specifico, come quelli certificati come “I Borghi più

Belli d’Italia, Bandiera Arancione, Bandiera Blu e

Bandiera Trasparente”;

d) gli interventi e le politiche di accoglienza turistica,

compresa la rete per l’informazione e l’acco-

glienza turistica;

e) i criteri e le modalità per il finanziamento degli

eventi turistici di rilevanza regionale, nonché dei

progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle as-

sociazioni di categoria del settore, dalle associa-

zioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle as-

sociazioni senza scopo di lucro con finalità turisti-

che e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi

programmatici della Regione, favorendo la ge-

stione associata dei progetti medesimi;

f) i criteri e le modalità per l’ammissione e la parteci-

pazione delle imprese turistiche alle manifesta-

zioni fieristiche, stabilendo l’entità della quota di

compartecipazione alle spese sostenute per le

manifestazioni stesse. L’importo di tale quota non

può comunque superare il venticinque per cento

del costo complessivo dell’iniziativa sostenuto

dalla Regione, ripartito per il numero delle im-

prese partecipanti;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei contri-

buti per gli interventi previsti dal Titolo V di questa

legge;

h) le attività relative alle rilevazioni statistiche dell'Os-

servatorio di cui all'articolo 4;

i) la proposta di riparto e di rimodulazione delle ri-

sorse annualmente stanziate sul triennio per le fi-

nalità di questa legge ai sensi dell’articolo 74.”.



Art. 5


(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 9/2006)


1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 9/2006, come sosti-

tuito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Comitato di concertazione per le politi-

che del turismo)


1. La Giunta regionale istituisce, presso la strut-

tura organizzativa regionale competente, il Comitato

di concertazione per le politiche del turismo.


2. Il Comitato ha funzioni consultive e si esprime

in particolare sulle proposte degli strumenti di pianifi-

cazione e programmazione di cui rispettivamente agli

articoli 2 bis e 3.


3. Il Comitato è costituito dai seguenti soggetti:

a) l’assessore regionale competente in materia di

turismo, che lo presiede;

b) il dirigente della struttura organizzativa regionale

competente o suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizza-

zioni di categoria del turismo maggiormente rap-

presentative a livello regionale;

d) un rappresentante della CCIAA Marche;

e) un rappresentante dell’ANCI;

f) un rappresentante indicato dai Comuni sotto

15.000 abitanti certificati come Borghi più belli

d’Italia e Bandiere Arancioni.


4. Il Comitato resta in carica per la durata della

legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato

non comporta la corresponsione di indennità o rim-

borso spese.


5. Per quanto non previsto da questa legge, le

modalità di costituzione e funzionamento del Comi-

tato sono stabilite dalla Giunta regionale con l’atto di

cui al comma 1.”.



Art. 6


(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006)


1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006

sono sostituiti dai seguenti:


2. L’Osservatorio ha il compito di svolgere ana-

lisi e studi sull’offerta turistica regionale e, in partico-

lare, svolge le seguenti attività:

a) analisi e valutazione dell’andamento dei flussi tu-

ristici, in relazione all’evoluzione del mercato in-

terno ed internazionale, sulla base di indicatori,

utilizzando sia gli strumenti di rilevazione del si-

stema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi

sulle dinamiche del mercato;

b) analisi dell’impatto degli interventi realizzati a se-

guito di specifiche politiche regionali ai fini della

loro efficacia;

c) raccolta ed elaborazione delle valutazioni dei turi-

sti rispetto all’offerta turistica e ai servizi di acco-

glienza del territorio.


3. Ai fini di cui al comma 2, l’Osservatorio può av-

valersi della collaborazione degli enti locali, delle Uni-

versità, della CCIAA delle Marche, delle associazioni

di categoria maggiormente rappresentative del set-

tore turistico.”.


2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006,


come modificato da questo articolo, sono inseriti i se-

guenti:


3 bis. L’Osservatorio resta in carica per la durata

della legislatura. La partecipazione ai lavori dell’Os-

servatorio non comporta la corresponsione di inden-

nità o rimborso spese.


3 ter. La Giunta regionale può istituire borse di

studio e borse lavoro per le attività dell’Osservatorio

al fine di facilitare la collaborazione con università e

centri di ricerca, nonché attivare tirocini formativi per

giovani laureati nei settori di competenza.


3 quater. L’Osservatorio assicura la massima dif-

fusione dei risultati delle attività svolte ai sensi di que-

sto articolo.”.



Art. 7


(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è so-

stituito dal seguente:


“1. Ai Comuni spetta l’esercizio delle funzioni am-

ministrative in materia di turismo e attività ricettiva

non esercitate direttamente dalla Regione, e in parti-

colare:

a) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi

alla SCIA e alle comunicazioni di inizio e cessa-

zione di attività;

b) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi

alle comunicazioni di inizio e cessazione

dell’esercizio delle professioni turistiche;

c) la ricezione delle comunicazioni della variazione

dei prezzi tramite la piattaforma informatica regio-

nale dedicata;

d) la ricezione delle comunicazioni relative all’adem-

pimento degli obblighi assicurativi da parte delle

agenzie di viaggi e turismo;

e) la trasmissione alla Regione degli elenchi aggior-

nati delle strutture ricettive e delle particolari atti-

vità turistiche in esercizio;

f) il rilascio delle concessioni demaniali per finalità

turistico-ricettive;

g) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi

ai nulla osta e alle autorizzazioni previsti dalla

legge;

h) l’esercizio dell’attività di vigilanza, fatta salva la

competenza della Regione in merito alla classifi-

cazione e agli standard di qualità delle strutture

ricettive;

i) l’irrogazione delle sanzioni amministrative;

l) ogni altro adempimento previsto da questa legge.”.


2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 le

parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle pa-

role: “Unioni montane”.


3. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è so-

stituito dal seguente:

“3. I Comuni possono elaborare i progetti previsti

dal Programma annuale del turismo di cui all’articolo

3, comma 2, lettera e), e contribuire all’implementa-

zione del sistema dell’informazione e accoglienza tu-

ristica tramite l’istituzione di propri punti IAT, come

previsto all’articolo 7 di questa legge.”.



Art. 8


(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 9/2006)


1. L’articolo 7 della l.r. 9/2006 è sostituito dal se-

guente:


“Art. 7 (Informazione e accoglienza turistica)

1. Al fine di assicurare l’accoglienza ai turisti e le

informazioni sull’offerta turistica, la Giunta regionale

definisce il sistema dell’informazione e accoglienza

turistica, le caratteristiche strutturali e operative per il

riconoscimento dei centri e dei punti IAT di cui ai

commi 2, 3 e 4, secondo un modello articolato sul

territorio, nonché il logo e i segni distintivi dei mede-

simi.


2. La Regione organizza propri centri di Informa-

zione e accoglienza turistica (centri IAT), quali presidi

regionali di promozione, marketing territoriale, acco-

glienza turistica e assistenza agli operatori del set-

tore. A tal fine forniscono, in particolare, informazioni

e materiale divulgativo sull'organizzazione dei ser-

vizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione,

sull'offerta generale di servizi turistici, di itinerari di

visita e di escursione sul territorio.


3. I Comuni in attuazione delle funzioni di cui

all’articolo 6, possono istituire punti di Informazione e

accoglienza turistica (punti IAT), previo assenso

della Regione.


4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo regio-

nale di cui all’articolo 9, i Centri di educazione am-

bientale (CEA) riconosciuti dalla Regione, nonché al-

tri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del

turismo, possono, previo assenso del Comune terri-

torialmente competente, richiedere il riconoscimento

alla Regione per l’apertura di propri punti IAT ai turisti

con le modalità previste dalla Giunta regionale ai

sensi del comma 1.


5. I centri e punti IAT di cui ai commi 2 e 3 non

hanno personalità giuridica e possono essere gestiti

in forma diretta o indiretta mediante affidamento a

soggetti od organismi privati o pubblico-privati se-

condo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e

nel rispetto degli standard definiti ai sensi del comma

1.


6. I centri e punti IAT assicurano l’erogazione dei

servizi sul territorio secondo caratteristiche strutturali

e operative, standard qualitativi e segno distintivo

unitari.


7. Al fine della valorizzazione e dell’arricchimento

del servizio, i centri IAT possono stipulare conven-

zioni con soggetti privati, a titolo non oneroso, che

prevedano l’utilizzo dei locali e attrezzature dei centri

medesimi per lo svolgimento di attività di promozione

dell’offerta locale e di marketing territoriale, di preno-

tazione e vendita di servizi di carattere turistico-cul-

turale, nonché di promozione di prodotti finalizzati

alla conoscenza del territorio.


8. Le attività di promozione dell’offerta locale e di

marketing territoriale, di prenotazione e vendita di

servizi di carattere turistico-culturale, nonché di pro-

mozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del

territorio possono essere svolte anche dai punti IAT

di cui ai commi 3 e 4.


9. Le attività di cui ai commi 7 e 8 sono svolte nel

rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla Giunta

regionale con l’atto di cui al comma 1 e si inseriscono

nel contesto della programmazione regionale di cui

agli articoli 2 e 3.


10. Dalle disposizioni di questo articolo non deri-

vano maggiori oneri a carico del bilancio della Re-

gione.”.



Art. 9


(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 le

parole: “, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno

nel Bollettino ufficiale della Regione” sono sop-

presse.


2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 sono

aggiunte, in fine, le parole: “, per l’aggiornamento e

per la pubblicazione dello stesso nel Bollettino uffi-

ciale della Regione”.


3. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 9 della

l.r. 9/2006 le parole: “comma 6” sono sostituite dalle

seguenti: “comma 4”.



Art. 10


(Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 9/2006)


1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 9/2006, come modifi-

cato da questa legge, è inserito il seguente:


“Art. 9 bis (Coordinamento normativo)

1. Le disposizioni regionali in materia di demanio

marittimo sono contenute nella legge regionale 11

febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle fun-

zioni amministrative in materia di demanio marit-

timo).


2. Le disposizioni regionali in materia di agrituri-

smo sono contenute nella legge regionale 14 novem-

bre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di

multifunzionalità dell'azienda agricola e diversifica-

zione in agricoltura).


3. Le disposizioni regionali in materia di cicloturi-

smo sono contenute nella legge regionale 18 dicem-

bre 2017, n. 37 (Interventi a favore del cicloturismo).


4. Le disposizioni regionali in materia di ittiturismo

sono contenute nella legge regionale 3 ottobre 2019,

n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore

della pesca marittima e del turismo marittimo).”.



Art. 11


(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 5 bis dell’articolo 10 della l.r. 9/2006

dopo le parole: “architettonico e culturale” sono inse-

rite le seguenti: “assoggettati ai vincoli di cui al de-

creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10

della legge 6 luglio 2002, n.137),” e sono aggiunte in

fine le parole: “dotate di servizio autonomo di cucina

o punto cottura”.


2. Al comma 5 ter dell’articolo 10 della l.r. 9/2006

le parole: “, la cui superficie non può superare il 40

per cento della superficie complessiva dei compendi

immobiliari interessati” sono sostituite dalle parole: “.

La percentuale massima della superficie netta delle

unità abitative a uso residenziale non può superare il

40 per cento del totale della superficie netta destinata

alle camere” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la

definizione delle condizioni di esercizio dei condho-

tel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimo-

zione del vincolo di destinazione alberghiera in caso

di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti

e limitatamente alla realizzazione della quota delle

unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi

dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164)”.


3. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 9/2006 le

parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle parole:

“commi 3, 4, 5 bis e 5 ter”.



Art. 12


(Modifica all’articolo 13 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 9/2006 le

parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle pa-

role: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), la

Giunta regionale”.



Art. 13


(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2006)


1. All’articolo 14 della l.r. 9/2006, la rubrica: “Se-

gnalazione certificata di inizio attività” è sostituita

dalla seguente: “Esercizio dell’attività”.


2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le

parole: “. In ambito comunale sono vietate omonimie

fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze

sulla natura e sulla classificazione degli stessi” sono

sostituite dalle parole: “, fermo restando il rispetto del

divieto di cui all’articolo 43 bis”.


3. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le

parole: “, qualora il Comune ne riconosca l’opportu-

nità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche desti-

nazioni urbanistiche delle aree interessate,” sono

soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il Comune, previa valutazione dell’opportunità della

riconversione ai fini turistici e del rispetto delle speci-

fiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate,

comunica all’autorità che ha posto il vincolo l’avve-

nuta riconversione.”.


4. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006

la parola: “Regione” è sostituita dalle seguenti: “strut-

tura organizzativa regionale competente in materia di

turismo”.



Art. 14


(Modifica all’articolo 15 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“1. Il Comune, previa diffida, sospende l’esercizio

dell’attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi

nei seguenti casi:

a) mancanza di uno dei requisiti obbligatori relativi al

livello minimo di classificazione;

b) mancata assegnazione o rinnovo della classifica-

zione entro i termini previsti;

c) mancata rispondenza dello stato dei locali alle

norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e

igienico-sanitaria, indicando altresì le eventuali

prescrizioni da adempiere.”.



Art. 15


(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“1. Le strutture ricettive alberghiere e all’aria

aperta assumono la denominazione aggiuntiva di an-

nuale (A), quando sono aperte per l’intero arco

dell’anno. La loro chiusura temporanea è consentita

per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta

dell’operatore. Le strutture medesime assumono la

denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando

sono aperte solo in determinati periodi dell’anno.”.


2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive

non possono avere né una durata inferiore a tre mesi

consecutivi all’anno né una durata superiore a otto

mesi anche non consecutivi nel corso dell’anno.”.



Art. 16


(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/2006

dopo le parole: “registrazione audiovisiva,” sono in-

serite le parole: “strumenti informatici,”.


2. Al comma 1 bis dell’articolo 18 della l.r. 9/2006

le parole: “all’articolo 10” sono sostituite dalle parole:

“al presente capo”.



Art. 17


(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“6. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 11,

commi 2 e 3, gli allestimenti mobili per il pernotta-

mento, quali caravan, maxicaravan, mobilhouse,

tende e lodge tents, collocati a servizio dei clienti e

riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del

gestore, non sono soggetti a permesso di costruire

né a denuncia di inizio di attività, a condizione che

conservino i meccanismi di rotazione in funzione,

non possiedano alcun collegamento permanente con

il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di

adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qual-