— X LEGISLATURA —
REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa
DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2020, N. 167
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”
__________
pdl n. 335_203_243_312
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 9/2006)
1. L’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2006,
n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di
turismo) è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione sostiene lo sviluppo del turismo
quale fondamentale risorsa della comunità regionale,
leva strategica per lo sviluppo economico e occupa-
zionale del territorio e per la crescita culturale e so-
ciale della persona e della collettività.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in partico-
lare:
a) promuove e valorizza, in forma integrata in Italia e
all’estero, l’immagine unitaria del sistema turistico
marchigiano, in quanto sintesi delle eccellenze ar-
tistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggi-
stiche, nonché di quelle legate alle tradizioni locali
e alle produzioni agricole ed artigianali del territo-
rio;
b) valorizza l’offerta turistica, la tutela del turista e la
qualità dell’accoglienza con particolare riguardo a
quelle per i turisti con bisogni speciali;
c) sostiene la qualificazione delle imprese del set-
tore, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese, anche al fine di migliorare la qualità
dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di
settore;
d) orienta le politiche turistiche al fine di realizzare un
turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, eco-
nomico e sociale;
e) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interisti-
tuzionali con una pluralità di soggetti, tra cui lo
Stato, le regioni, gli enti locali, la Camera di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle
Marche (CCIAA Marche), le università, le fonda-
zioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati per lo
sviluppo del turismo.
3. Nell’ambito della programmazione in materia di
turismo, la Regione definisce il modello organizzativo
e sostiene l’attività degli enti locali e di qualificati sog-
getti pubblici e privati del territorio, ivi comprese le
associazioni di categoria, in materia di accoglienza e
valorizzazione turistica, anche mediante l’individua-
zione di ambiti territoriali omogenei, il cui coordina-
mento ricade sui Comuni capofila. Gli ambiti territo-
riali, sulla base delle risorse assegnate e disponibili,
in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta re-
gionale, operano sulla base di programmazione
triennale riservando priorità ai servizi di accoglienza.
La Regione concorre al funzionamento ed al mante-
nimento dell’attività degli ambiti territoriali, nei limiti
delle risorse previste a legislazione vigente.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2006)
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r.
9/2006 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione esercita le funzioni di pianifica-
zione, coordinamento e programmazione in materia
di turismo, nonché, ai sensi della legge regionale 3
aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative esercitate dalle Province), le
funzioni amministrative di cui è necessario assicu-
rare l’esercizio unitario. In particolare, la Regione
esercita le funzioni concernenti:”.
2. Le lettere a), d), e), f) ed l) del comma 1 dell’ar-
ticolo 2 della l.r. 9/2006 sono sostituite dalle seguenti:
“a) la programmazione e il coordinamento delle poli-
tiche a favore dello sviluppo sostenibile e compe-
titivo del turismo, nonché degli interventi finanziati
dallo Stato e dall’Unione europea;”;
“d) la valorizzazione e l’organizzazione dell’offerta tu-
ristica promuovendo sia forme di coordinamento
dei soggetti pubblici e privati del settore turistico
sia la costruzione di prodotti e servizi turistici an-
che attraverso aggregazioni e reti di impresa;”;
“e) la programmazione, l’organizzazione e il coordi-
namento delle attività di informazione e acco-
glienza turistica;”;
“f) la classificazione e gli standard di qualità delle
strutture ricettive;”;
“l) l’anagrafe delle strutture alberghiere e all’aria
aperta e la rilevazione statistica del movimento tu-
ristico regionale mediante la raccolta e l’organiz-
zazione nella piattaforma informatica regionale
dei flussi di dati trasmessi dalle strutture mede-
sime;”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2
della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo,
è inserita la seguente:
“e bis) il sostegno di progetti finalizzati alla valorizza-
zione dell’offerta turistica locale di iniziativa di
soggetti pubblici e privati;”.
4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2
della l.r. 9/2006 sono inserite le seguenti:
“i bis) la promozione di misure di formazione lavoro
in materia di turismo;
i ter) la cura degli elenchi delle professioni turisti-
che;”.
5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2
della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo,
sono aggiunte le seguenti:
“l bis) lo studio della domanda turistica in rapporto
alle diverse componenti dell’offerta, anche attra-
verso l’Osservatorio di cui all’articolo 4;
“l ter) il sostegno di iniziative atte a favorire la ge-
stione associata delle funzioni comunali in mate-
ria di turismo.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 9/2006)
1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 2 bis
della l.r. 9/2006 le parole “di promozione turistica”
sono sostituite dalle parole: “per il turismo”.
2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 2 bis
della l.r. 9/2006 sono sostituite dalle seguenti:
“c) gli indirizzi per la promozione dell’offerta turistica
regionale in ambito nazionale ed internazionale;
d) gli indirizzi per lo sviluppo dell’offerta turistica re-
gionale assicurando il raggiungimento di livelli di
qualità e sostenibilità;”.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 bis
della l.r. 9/2006, dopo le parole: “all’attività” sono in-
serite le seguenti: “e ai progetti”.
4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 2
bis della l.r. 9/2006, come modificata da questo arti-
colo, è inserita la seguente:
“e bis) gli indirizzi di coordinamento delle attività di
informazione e accoglienza turistica;”.
5. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 bis
della l.r. 9/2006, dopo le parole: “per lo sviluppo”
sono inserite le seguenti: “delle attività”.
6. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2
bis della l.r. 9/2006, come modificata da questo arti-
colo, sono aggiunte le seguenti:
“g bis) l’individuazione delle fonti di finanziamento e
l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare
al turismo nelle sue diverse articolazioni;
“g ter) gli strumenti per l’attivazione delle sinergie in-
tersettoriali connessi allo sviluppo dell’attrattività
del territorio.”.
7. Al comma 3 dell’articolo 2 bis della l.r. 9/2006,
le parole: “entro il 30 giugno dell’anno precedente il
triennio di riferimento” sono sostituite dalle seguenti:
“entro sessanta giorni dall’approvazione della legge
regionale di bilancio, sentito il Comitato di concerta-
zione per le politiche del turismo di cui all’articolo 3
bis”.
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 9/2006)
1. L’articolo 3 della l.r. 9/2006 è sostituito dal se-
guente:
“Art. 3 (Programma annuale del turismo)
1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2 bis,
la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’appro-
vazione della legge regionale di bilancio, ovvero en-
tro trenta giorni dall’approvazione del piano mede-
simo, approva, previo parere della competente Com-
missione assembleare e sentito il Comitato di con-
certazione per le politiche del turismo di cui all’arti-
colo 3 bis, il programma annuale del turismo.
2. Il programma, anche sulla base della domanda
turistica nazionale e internazionale, indica in partico-
lare:
a) gli interventi e le politiche di promozione turistica;
b) le azioni per favorire lo sviluppo dell'offerta turi-
stica regionale e per il sostegno alla commercia-
lizzazione;
c) le proposte per la valorizzazione del turismo so-
stenibile e di qualità, con particolare attenzione ai
territori e ai Comuni oggetto di riconoscimento
specifico, come quelli certificati come “I Borghi più
Belli d’Italia, Bandiera Arancione, Bandiera Blu e
Bandiera Trasparente”;
d) gli interventi e le politiche di accoglienza turistica,
compresa la rete per l’informazione e l’acco-
glienza turistica;
e) i criteri e le modalità per il finanziamento degli
eventi turistici di rilevanza regionale, nonché dei
progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle as-
sociazioni di categoria del settore, dalle associa-
zioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle as-
sociazioni senza scopo di lucro con finalità turisti-
che e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi
programmatici della Regione, favorendo la ge-
stione associata dei progetti medesimi;
f) i criteri e le modalità per l’ammissione e la parteci-
pazione delle imprese turistiche alle manifesta-
zioni fieristiche, stabilendo l’entità della quota di
compartecipazione alle spese sostenute per le
manifestazioni stesse. L’importo di tale quota non
può comunque superare il venticinque per cento
del costo complessivo dell’iniziativa sostenuto
dalla Regione, ripartito per il numero delle im-
prese partecipanti;
g) i criteri e le modalità per la concessione dei contri-
buti per gli interventi previsti dal Titolo V di questa
legge;
h) le attività relative alle rilevazioni statistiche dell'Os-
servatorio di cui all'articolo 4;
i) la proposta di riparto e di rimodulazione delle ri-
sorse annualmente stanziate sul triennio per le fi-
nalità di questa legge ai sensi dell’articolo 74.”.
Art. 5
(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 9/2006)
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 9/2006, come sosti-
tuito da questa legge, è inserito il seguente:
“Art. 3 bis (Comitato di concertazione per le politi-
che del turismo)
1. La Giunta regionale istituisce, presso la strut-
tura organizzativa regionale competente, il Comitato
di concertazione per le politiche del turismo.
2. Il Comitato ha funzioni consultive e si esprime
in particolare sulle proposte degli strumenti di pianifi-
cazione e programmazione di cui rispettivamente agli
articoli 2 bis e 3.
3. Il Comitato è costituito dai seguenti soggetti:
a) l’assessore regionale competente in materia di
turismo, che lo presiede;
b) il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente o suo delegato;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizza-
zioni di categoria del turismo maggiormente rap-
presentative a livello regionale;
d) un rappresentante della CCIAA Marche;
e) un rappresentante dell’ANCI;
f) un rappresentante indicato dai Comuni sotto
15.000 abitanti certificati come Borghi più belli
d’Italia e Bandiere Arancioni.
4. Il Comitato resta in carica per la durata della
legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato
non comporta la corresponsione di indennità o rim-
borso spese.
5. Per quanto non previsto da questa legge, le
modalità di costituzione e funzionamento del Comi-
tato sono stabilite dalla Giunta regionale con l’atto di
cui al comma 1.”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006)
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006
sono sostituiti dai seguenti:
2. L’Osservatorio ha il compito di svolgere ana-
lisi e studi sull’offerta turistica regionale e, in partico-
lare, svolge le seguenti attività:
a) analisi e valutazione dell’andamento dei flussi tu-
ristici, in relazione all’evoluzione del mercato in-
terno ed internazionale, sulla base di indicatori,
utilizzando sia gli strumenti di rilevazione del si-
stema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi
sulle dinamiche del mercato;
b) analisi dell’impatto degli interventi realizzati a se-
guito di specifiche politiche regionali ai fini della
loro efficacia;
c) raccolta ed elaborazione delle valutazioni dei turi-
sti rispetto all’offerta turistica e ai servizi di acco-
glienza del territorio.
3. Ai fini di cui al comma 2, l’Osservatorio può av-
valersi della collaborazione degli enti locali, delle Uni-
versità, della CCIAA delle Marche, delle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative del set-
tore turistico.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006,
come modificato da questo articolo, sono inseriti i se-
guenti:
3 bis. L’Osservatorio resta in carica per la durata
della legislatura. La partecipazione ai lavori dell’Os-
servatorio non comporta la corresponsione di inden-
nità o rimborso spese.
3 ter. La Giunta regionale può istituire borse di
studio e borse lavoro per le attività dell’Osservatorio
al fine di facilitare la collaborazione con università e
centri di ricerca, nonché attivare tirocini formativi per
giovani laureati nei settori di competenza.
3 quater. L’Osservatorio assicura la massima dif-
fusione dei risultati delle attività svolte ai sensi di que-
sto articolo.”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è so-
stituito dal seguente:
“1. Ai Comuni spetta l’esercizio delle funzioni am-
ministrative in materia di turismo e attività ricettiva
non esercitate direttamente dalla Regione, e in parti-
colare:
a) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi
alla SCIA e alle comunicazioni di inizio e cessa-
zione di attività;
b) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi
alle comunicazioni di inizio e cessazione
dell’esercizio delle professioni turistiche;
c) la ricezione delle comunicazioni della variazione
dei prezzi tramite la piattaforma informatica regio-
nale dedicata;
d) la ricezione delle comunicazioni relative all’adem-
pimento degli obblighi assicurativi da parte delle
agenzie di viaggi e turismo;
e) la trasmissione alla Regione degli elenchi aggior-
nati delle strutture ricettive e delle particolari atti-
vità turistiche in esercizio;
f) il rilascio delle concessioni demaniali per finalità
turistico-ricettive;
g) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi
ai nulla osta e alle autorizzazioni previsti dalla
legge;
h) l’esercizio dell’attività di vigilanza, fatta salva la
competenza della Regione in merito alla classifi-
cazione e agli standard di qualità delle strutture
ricettive;
i) l’irrogazione delle sanzioni amministrative;
l) ogni altro adempimento previsto da questa legge.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 le
parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle pa-
role: “Unioni montane”.
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è so-
stituito dal seguente:
“3. I Comuni possono elaborare i progetti previsti
dal Programma annuale del turismo di cui all’articolo
3, comma 2, lettera e), e contribuire all’implementa-
zione del sistema dell’informazione e accoglienza tu-
ristica tramite l’istituzione di propri punti IAT, come
previsto all’articolo 7 di questa legge.”.
Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 9/2006)
1. L’articolo 7 della l.r. 9/2006 è sostituito dal se-
guente:
“Art. 7 (Informazione e accoglienza turistica)
1. Al fine di assicurare l’accoglienza ai turisti e le
informazioni sull’offerta turistica, la Giunta regionale
definisce il sistema dell’informazione e accoglienza
turistica, le caratteristiche strutturali e operative per il
riconoscimento dei centri e dei punti IAT di cui ai
commi 2, 3 e 4, secondo un modello articolato sul
territorio, nonché il logo e i segni distintivi dei mede-
simi.
2. La Regione organizza propri centri di Informa-
zione e accoglienza turistica (centri IAT), quali presidi
regionali di promozione, marketing territoriale, acco-
glienza turistica e assistenza agli operatori del set-
tore. A tal fine forniscono, in particolare, informazioni
e materiale divulgativo sull'organizzazione dei ser-
vizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione,
sull'offerta generale di servizi turistici, di itinerari di
visita e di escursione sul territorio.
3. I Comuni in attuazione delle funzioni di cui
all’articolo 6, possono istituire punti di Informazione e
accoglienza turistica (punti IAT), previo assenso
della Regione.
4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo regio-
nale di cui all’articolo 9, i Centri di educazione am-
bientale (CEA) riconosciuti dalla Regione, nonché al-
tri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del
turismo, possono, previo assenso del Comune terri-
torialmente competente, richiedere il riconoscimento
alla Regione per l’apertura di propri punti IAT ai turisti
con le modalità previste dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 1.
5. I centri e punti IAT di cui ai commi 2 e 3 non
hanno personalità giuridica e possono essere gestiti
in forma diretta o indiretta mediante affidamento a
soggetti od organismi privati o pubblico-privati se-
condo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e
nel rispetto degli standard definiti ai sensi del comma
1.
6. I centri e punti IAT assicurano l’erogazione dei
servizi sul territorio secondo caratteristiche strutturali
e operative, standard qualitativi e segno distintivo
unitari.
7. Al fine della valorizzazione e dell’arricchimento
del servizio, i centri IAT possono stipulare conven-
zioni con soggetti privati, a titolo non oneroso, che
prevedano l’utilizzo dei locali e attrezzature dei centri
medesimi per lo svolgimento di attività di promozione
dell’offerta locale e di marketing territoriale, di preno-
tazione e vendita di servizi di carattere turistico-cul-
turale, nonché di promozione di prodotti finalizzati
alla conoscenza del territorio.
8. Le attività di promozione dell’offerta locale e di
marketing territoriale, di prenotazione e vendita di
servizi di carattere turistico-culturale, nonché di pro-
mozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del
territorio possono essere svolte anche dai punti IAT
di cui ai commi 3 e 4.
9. Le attività di cui ai commi 7 e 8 sono svolte nel
rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla Giunta
regionale con l’atto di cui al comma 1 e si inseriscono
nel contesto della programmazione regionale di cui
agli articoli 2 e 3.
10. Dalle disposizioni di questo articolo non deri-
vano maggiori oneri a carico del bilancio della Re-
gione.”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 le
parole: “, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno
nel Bollettino ufficiale della Regione” sono sop-
presse.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 sono
aggiunte, in fine, le parole: “, per l’aggiornamento e
per la pubblicazione dello stesso nel Bollettino uffi-
ciale della Regione”.
3. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 9 della
l.r. 9/2006 le parole: “comma 6” sono sostituite dalle
seguenti: “comma 4”.
Art. 10
(Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 9/2006)
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 9/2006, come modifi-
cato da questa legge, è inserito il seguente:
“Art. 9 bis (Coordinamento normativo)
1. Le disposizioni regionali in materia di demanio
marittimo sono contenute nella legge regionale 11
febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle fun-
zioni amministrative in materia di demanio marit-
timo).
2. Le disposizioni regionali in materia di agrituri-
smo sono contenute nella legge regionale 14 novem-
bre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di
multifunzionalità dell'azienda agricola e diversifica-
zione in agricoltura).
3. Le disposizioni regionali in materia di cicloturi-
smo sono contenute nella legge regionale 18 dicem-
bre 2017, n. 37 (Interventi a favore del cicloturismo).
4. Le disposizioni regionali in materia di ittiturismo
sono contenute nella legge regionale 3 ottobre 2019,
n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore
della pesca marittima e del turismo marittimo).”.
Art. 11
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 5 bis dell’articolo 10 della l.r. 9/2006
dopo le parole: “architettonico e culturale” sono inse-
rite le seguenti: “assoggettati ai vincoli di cui al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n.137),” e sono aggiunte in
fine le parole: “dotate di servizio autonomo di cucina
o punto cottura”.
2. Al comma 5 ter dell’articolo 10 della l.r. 9/2006
le parole: “, la cui superficie non può superare il 40
per cento della superficie complessiva dei compendi
immobiliari interessati” sono sostituite dalle parole: “.
La percentuale massima della superficie netta delle
unità abitative a uso residenziale non può superare il
40 per cento del totale della superficie netta destinata
alle camere” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la
definizione delle condizioni di esercizio dei condho-
tel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimo-
zione del vincolo di destinazione alberghiera in caso
di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti
e limitatamente alla realizzazione della quota delle
unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164)”.
3. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 9/2006 le
parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle parole:
“commi 3, 4, 5 bis e 5 ter”.
Art. 12
(Modifica all’articolo 13 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 9/2006 le
parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle pa-
role: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), la
Giunta regionale”.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2006)
1. All’articolo 14 della l.r. 9/2006, la rubrica: “Se-
gnalazione certificata di inizio attività” è sostituita
dalla seguente: “Esercizio dell’attività”.
2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le
parole: “. In ambito comunale sono vietate omonimie
fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze
sulla natura e sulla classificazione degli stessi” sono
sostituite dalle parole: “, fermo restando il rispetto del
divieto di cui all’articolo 43 bis”.
3. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le
parole: “, qualora il Comune ne riconosca l’opportu-
nità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche desti-
nazioni urbanistiche delle aree interessate,” sono
soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Il Comune, previa valutazione dell’opportunità della
riconversione ai fini turistici e del rispetto delle speci-
fiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate,
comunica all’autorità che ha posto il vincolo l’avve-
nuta riconversione.”.
4. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006
la parola: “Regione” è sostituita dalle seguenti: “strut-
tura organizzativa regionale competente in materia di
turismo”.
Art. 14
(Modifica all’articolo 15 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“1. Il Comune, previa diffida, sospende l’esercizio
dell’attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi
nei seguenti casi:
a) mancanza di uno dei requisiti obbligatori relativi al
livello minimo di classificazione;
b) mancata assegnazione o rinnovo della classifica-
zione entro i termini previsti;
c) mancata rispondenza dello stato dei locali alle
norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e
igienico-sanitaria, indicando altresì le eventuali
prescrizioni da adempiere.”.
Art. 15
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“1. Le strutture ricettive alberghiere e all’aria
aperta assumono la denominazione aggiuntiva di an-
nuale (A), quando sono aperte per l’intero arco
dell’anno. La loro chiusura temporanea è consentita
per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta
dell’operatore. Le strutture medesime assumono la
denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando
sono aperte solo in determinati periodi dell’anno.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive
non possono avere né una durata inferiore a tre mesi
consecutivi all’anno né una durata superiore a otto
mesi anche non consecutivi nel corso dell’anno.”.
Art. 16
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/2006
dopo le parole: “registrazione audiovisiva,” sono in-
serite le parole: “strumenti informatici,”.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 18 della l.r. 9/2006
le parole: “all’articolo 10” sono sostituite dalle parole:
“al presente capo”.
Art. 17
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“6. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 11,
commi 2 e 3, gli allestimenti mobili per il pernotta-
mento, quali caravan, maxicaravan, mobilhouse,
tende e lodge tents, collocati a servizio dei clienti e
riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del
gestore, non sono soggetti a permesso di costruire
né a denuncia di inizio di attività, a condizione che
conservino i meccanismi di rotazione in funzione,
non possiedano alcun collegamento permanente con
il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di
adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qual-
siasi momento. Le tende e le lodge tents devono es-
sere realizzate con materiali smontabili e trasporta-
bili.”.
2. Al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006 le
parole: “I mezzi” sono sostituite dalle parole: “Gli al-
lestimenti”.
3. Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006 le
parole: “dei mezzi” sono sostituite dalle parole: “degli
allestimenti” e le parole: “sessanta per cento” sono
sostituite dalle parole: “settanta per cento”.
Art. 18
(Modifica all’articolo 20 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“3. L’assegnazione del marchio è effettuata dalla
Regione sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti
con deliberazione di Giunta regionale, sentite le as-
sociazioni di settore più rappresentative a livello re-
gionale.”.
Art. 19
(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 9/2006)
1. Nella rubrica dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 le
parole: “Attività ricettive rurali” sono sostituite dalle
parole: “Country house”.
2. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 le
parole: “Sono attività ricettive rurali quelle” sono so-
stituite dalle parole: “Le country house sono attività
ricettive rurali”.
3. Il comma 3 ter dell’articolo 21 della l.r. 9/2006
è sostituito dal seguente:
“3 ter. Le country house e le residenze d’epoca
extra-alberghiere sono gestite in forma imprendito-
riale e possono offrire le attività accessorie di cui
all’articolo 18.”.
Art. 20
(Modifiche all’articolo 22 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 9/2006 le
parole: “non in forma di impresa” sono sostituite dalle
parole: “anche in forma non imprenditoriale” e sono
aggiunte, in fine, le parole: “Presso tali strutture è
consentito il soggiorno anche con modalità di auto-
gestione.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 9/2006 è
aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli ostelli pos-
sono essere gestiti anche da altri operatori privati,
previa convenzione con il Comune atta a regolamen-
tare le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.”.
Art. 21
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 9/2006)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r.
9/2006 è inserito il seguente:
“1 bis. Gli affittacamere possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale, quando la gestione non è
occasionale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che svol-
gono l’attività in modo occasionale, secondo le
modalità stabilite al comma 1 quater dell'articolo
34.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 9/2006 le
parole: “assicurano, avvalendosi della normale orga-
nizzazione familiare,” sono sostituite dalla seguente:
“forniscono”.
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“3. Gli affittacamere gestiti in forma imprendito-
riale possono fornire il servizio di prima colazione; in
tal caso, il titolare è tenuto alla frequenza di un corso
concernente la disciplina igienico sanitaria in materia
di somministrazione di alimenti e bevande, secondo
le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le
organizzazioni di categoria e nel rispetto della perti-
nente normativa statale ed europea.”.
Art. 22
(Modifica all’articolo 28 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 5 dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“5. Sono tenuti a iscriversi al registro delle im-
prese di cui alla legge 580/1993 i titolari e i gestori
delle attività di cui agli articoli 21, 26, comma 1 bis,
lettera a), e 27, nonché coloro che svolgono le attività
di cui al presente capo in forma organizzata e non
occasionale.”.
Art. 23
(Modifica all’articolo 30 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 9/2006
dopo le parole “delle relative autorizzazioni.” sono
aggiunte le parole: “La Giunta regionale definisce gli
elementi che gli stabilimenti balneari adottano, su
base volontaria, al fine di conseguire specifici livelli
di qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo
alla adozione di misure ecosostenibili.”.
2. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 9/2006
dopo le parole: “ed organizzazione amministrativa)”
sono inserite le parole: “e dell’articolo 4, comma 2,
della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme
per l'attuazione delle funzioni amministrative in ma-
teria di demanio marittimo)”.
Art. 24
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 9/2006)
1. All’articolo 31 della l.r. 9/2006, la rubrica: “Eser-
cizio delle attività” è sostituita dalla seguente: “Eser-
cizio, cessazione e sospensione dell’attività”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della l.r.
9/2006 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il
31 gennaio l’elenco aggiornato delle particolari atti-
vità turistiche in forma di impresa di cui all’articolo
30.”.
Art. 25
(Modifiche all’articolo 32 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 9/2006 le
parole: “per periodi non superiori a sei mesi nell’arco
dell’anno, con un massimo di tre mesi allo stesso
soggetto” sono sostituite dalle parole: “in conformità
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abita-
tivo)”.
2. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 9/2006
sono aggiunte, in fine, le parole: “e ogni variazione
relativa alle comunicazioni presentate”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r.
9/2006 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il
31 gennaio di ogni anno l’elenco delle comunicazioni
pervenute ai sensi del comma 2.”.
Art. 26
(Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 9/2006)
1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 9/2006 è inserito il
seguente:
“Art. 33 bis (Garden sharing)
1. L’attività di garden sharing consiste nel mettere
a disposizione dei turisti itineranti, con o senza mezzi
propri, spazi all’aperto o aree verdi ed eventuali alle-
stimenti mobili da parte di soggetti privati. L’attività è
consentita in aree private, con destinazione d’uso re-
sidenziale, dove sia presente almeno un’unità abita-
tiva privata autonoma, non costituente parte o por-
zione di edificio o complesso condominiale, con area
verde pertinenziale adatta alla sistemazione di ospiti
itineranti. Può essere data ospitalità fino a un mas-
simo di due equipaggi per non più di sette notti con-
secutive. L’equipaggio è composto da non più di cin-
que persone. Si osservano in quanto applicabili le di-
sposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19.
2. L’attività di cui al comma 1 è svolta in forma non
imprenditoriale avvalendosi della normale organizza-
zione familiare ed è soggetta a una comunicazione
di inizio attività da presentare al Comune territorial-
mente competente.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche
degli allestimenti mobili e le modalità di attuazione di
questo articolo.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Co-
mune invia alla struttura organizzativa regionale
competente in materia di turismo, prioritariamente
con modalità telematica, notizia della comunicazione
di cui al comma 2, con l’indicazione dei prezzi prati-
cati nonché delle variazioni segnalate. Il Comune tra-
smette altresì entro il 31 gennaio di ogni anno
l’elenco delle comunicazioni pervenute.”.
Art. 27
(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 9/2006)
1. All’articolo 34 della l.r. 9/2006 la rubrica: “Of-
ferta del servizio di alloggio e prima colazione” è so-
stituita dalla seguente: “Bed and Breakfast”.
2. Il comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture
ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è
somministrata la prima colazione.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della l.r.
9/2006, come sostituito da questo articolo, sono in-
seriti i seguenti:
“1 bis. I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
1 ter. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera a),
l’attività ricettiva è svolta, in forma organizzata e non
occasionale, in non più di sei camere con un mas-
simo di dodici posti letto. Il titolare può gestire non
più di due esercizi di bed and breakfast nel mede-
simo edificio.
1 quater. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera
b), l’attività ricettiva è svolta, in non più di tre camere
con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della
normale organizzazione familiare per periodi anche
non continuativi, che non superino complessiva-
mente i trecentotrentacinque giorni l’anno da comu-
nicarsi all’inizio di ogni semestre. Resta salva la pos-
sibilità di modificare le date di chiusura entro quaran-
totto ore dall’inizio del periodo precedentemente in-
dicato, mediante comunicazione per via telematica
da inviare al Comune competente per territorio e alla
Regione. E’ consentita la gestione di un solo eserci-
zio di bed and breakfast da parte del medesimo tito-
lare, anche su due edifici separati.
1 quinquies. L’esercizio di bed and breakfast è su-
bordinato alla presentazione al Comune territorial-
mente competente della SCIA per le attività eserci-
tate in forma imprenditoriale o della comunicazione
di inizio attività, per quelle esercitate in forma non im-
prenditoriale.”.
4. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 9/2006
le parole: “della comunicazione di cui al comma 1”
sono sostituite dalle parole: “della SCIA o della co-
municazione di cui al comma 1 quinquies”.
5. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r.
9/2006, come modificato da questo articolo, è inse-
rito il seguente:
“4 ter. La cessazione dell’attività è soggetta a co-
municazione da effettuarsi al Comune competente
per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.”.
6. Al comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 9/2006,
dopo le parole: “in modo igienico” sono aggiunte le
seguenti: “; il titolare è tenuto alla frequenza di un
corso concernente la disciplina igienico sanitaria in
materia di somministrazione di alimenti e bevande,
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale,
sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto
della pertinente normativa statale ed europea”.
Art. 28
(Modifiche all’articolo 34 bis della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 9/2006
le parole: “nella Sezione I” sono sostituite dalle pa-
role: “agli articoli 21, 26 e 27 della Sezione I”.
2. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 9/2006
le parole: “è riconosciuto un contrassegno” sono so-
stituite dalle parole: “è attribuito un codice”.
Art. 29
(Modifiche all’articolo 40 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo
I, al capo II, sezione I e agli articoli 30, comma 2, 33
bis e 34, allegano alla SCIA, ovvero alla comunica-
zione di inizio attività, la dichiarazione riguardante i
prezzi dei servizi che intendono praticare. I prezzi dei
servizi non possono superare i prezzi massimi comu-
nicati. Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che
dal 1° gennaio dell’anno successivo intendono va-
riare i prezzi comunicano la variazione al Comune e
alla Regione mediante la piattaforma informatica re-
gionale dedicata. Con le stesse modalità ed entro lo
stesso termine, comunicano le eventuali variazioni
del periodo dell’esercizio dell’attività per l’anno suc-
cessivo.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“3. La mancata o incompleta comunicazione della
variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di
cui ai commi 1 e 2 comporta l’obbligo dell’applica-
zione degli ultimi prezzi comunicati.”.
Art. 30
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 9/2006 le
parole: “e, per le strutture di cui al capo I, alla sezione
I del capo II e all'articolo 34, anche i cartellini dei
prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi”
sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 9/2006 le
parole: “e nei cartellini” sono soppresse.
Art. 31
(Inserimento dell’articolo 41 bis nella l.r. 9/2006)
1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 9/2006 è inserito il
seguente:
“Art. 41 bis (Informazioni sull’accessibilità delle
strutture ricettive)
1. Ai fini della migliore fruizione dell’offerta turi-
stica, le strutture ricettive forniscono le informazioni
sull’accessibilità da parte delle persone con bisogni
speciali secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla
Giunta regionale.
2. Il sito web della struttura ricettiva contiene in-
formazioni sull’accessibilità di cui al comma 1.”.
Art. 32
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, le
parole: “e nei cartellini” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, la
parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”
e le parole: “comma 2, 32 e 34” sono sostituite dalle
parole: “comma 2, 32, 33 bis e 34”.
3. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, la
parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”
e dopo le parole: “della struttura” sono inserite le pa-
role: “tramite posta elettronica certificata o”.
4. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, la
parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”
e le parole: “o a quello relativo” sono sostituite dalle
seguenti: “che è irrogata dal Comune ai sensi dell’ar-
ticolo 45, comma 18. Resta ferma la competenza
della Regione in merito”.
5. Al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, le
parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti:
“al comma 4”.
Art. 33
(Modifica all’articolo 43 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della rilevazione statistica del movi-
mento turistico regionale, i titolari o gestori delle strut-
ture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I e
sezione III e al capo III, comunicano gli arrivi e le pre-
senze degli ospiti entro i primi cinque giorni del mese
successivo alla struttura organizzativa regionale
competente in materia di turismo con le modalità in-
dividuate dalla Giunta regionale.”.
Art. 34
(Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 9/2006)
1. Dopo l’articolo 43 della l.r. 9/2006 è inserito il
seguente:
“Art. 43 bis (Denominazione delle strutture ricet-
tive)
1. In ambito comunale sono vietate omonimie fra
gli esercizi ricettivi e indicazioni atte a creare incer-
tezze sulla natura e sulla classificazione degli
stessi.”.
Art. 35
(Modifica all’articolo 44 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“2. La Regione esercita la vigilanza sul rispetto
delle disposizioni relative alla classificazione di cui
all’articolo 13 e al marchio di qualità di cui all’articolo
20, segnalando le eventuali irregolarità ai Comuni
competenti. Resta ferma la competenza dei Comuni
in merito all’irrogazione della sanzione sul mancato
rispetto delle disposizioni relative alla classificazione,
ai sensi dell’articolo 45, comma 18.”.
Art. 36
(Modifiche all’articolo 45 della l.r. 9/2006)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 45 della
l.r. 9/2006 sono aggiunte, in fine, le parole: “ai sensi
dell’articolo 43” e alla lettera c) del medesimo comma
la parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “strut-
tura organizzativa regionale competente in materia di
turismo”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 45 della
l.r. 9/2006, le parole: “diverse da quelle consentite”
sono sostituite dalle parole: “di livello superiore o co-
munque non rispondenti a quelle possedute o asse-
gnate dall’ente ovvero ne omette la pubblicizza-
zione”.
3. Al comma 8 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 le
parole: “da euro 150,00 a euro 300,00” sono sosti-
tuite dalle parole: “da euro 250,00 a euro 500,00”.
4. Il comma 10 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“10. Chiunque eserciti l’attività di cui agli articoli
33 bis o 34 senza aver inoltrato la comunicazione o
SCIA ivi previste, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa da euro 250,00 a euro 500,00. Chi la esercita
in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla san-
zione amministrativa da euro 350,00 a euro 700,00.”.
5. Dopo il comma 10 dell’articolo 45 della l.r.
9/2006 è inserito il seguente:
“10 bis. Chiunque non ottemperi agli adempimenti
connessi all’attuazione dell’articolo 34 bis è soggetto
alla sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro
500,00.”.
6. Il comma 14 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“14. L’applicazione di prezzi superiori a quelli co-
municati ai sensi dell’articolo 40 comporta l’applica-
zione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00;
l’omessa esposizione delle tabelle dei prezzi di cui
all’articolo 41 comporta l’applicazione della sanzione
da euro 350,00 a euro 1.050,00.”.
7. Al comma 15 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006, le
parole: “e di cui agli articoli 34 e 35” sono sostituite
dalle parole: “sezione III e al capo III”, e le parole: “da
euro 150,00 a euro 300,00” sono sostituite dalle pa-
role: “da euro 250,00 a euro 500,00”.
8. Al comma 16 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 le
parole: “da euro 150,00 a euro 300,00” sono sosti-
tuite dalle parole: “da euro 250,00 a euro 500,00”.
9. Al comma 18 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006,
le parole: “dall’ente incaricato della vigilanza ai sensi
dell’articolo 44,” sono sostituite dalle parole: “dai Co-
muni”.
Art. 37
(Modifica all’articolo 46 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“4. E’ guida naturalistica o ambientale escursioni-
stica chi per professione accompagna persone sin-
gole o gruppi di persone in ambienti naturali o di in-
teresse per l’educazione ambientale comprese le
aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le
caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e sto-
rico-antropologici, con esclusione di percorsi posti
sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itine-
rario per escursionisti esperti) ed EEA (itinerario per
escursionisti esperti con attrezzatura) secondo la
scala del CAI recepita dall’articolo 6 della legge re-
gionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete
escursionistica della Regione Marche) nonché dei
percorsi e sentieri, anche non classificati, che richie-
dono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche. Re-
stano ferme le competenze in materia di paesaggio
e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide
alpine e degli accompagnatori di media montagna.”.
Art. 38
(Modifica all’articolo 47 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 5 dell’articolo 47 della l.r. 9/2006 le
parole: “Le Province provvedono” sono sostituite
dalle parole: “La Regione provvede”.
Art. 39
(Modifica all’articolo 48 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 9/2006 le
parole: “denuncia di inizio attività” sono sostituite
dalla parola: “comunicazione”.
Art. 40
(Modifica all’articolo 49 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 9/2006 le
parole: “Le Province approvano” sono sostituite dalle
parole: “La struttura organizzativa regionale compe-
tente in materia di formazione approva”.
Art. 41
(Modifiche all’articolo 50 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 9/2006 le
parole: “Le Province approvano, almeno ogni due
anni,” sono sostituite dalle parole: “La struttura orga-
nizzativa regionale competente in materia di forma-
zione approva” e le parole: “secondo i criteri stabiliti
dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole:
“tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano
triennale del turismo, così come previsto dall’articolo
2 bis, comma 2, lettera f)”.
2. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 9/2006 le
parole: “Le Province possono” sono sostituite dalle
parole: “La Regione può”.
Art. 42
(Modifica all’articolo 52 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 9/2006 le
parole: “Le Province rilasciano” sono sostituite dalle
parole: “La Regione rilascia”.
Art. 43
(Modifiche all’articolo 53 della l.r. 9/2006)
1. Nella rubrica dell’articolo 53 della l.r. 9/2006 la
parola: “provinciali” è soppressa.
2. Il comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“1. La Regione cura la tenuta e l’aggiornamento
degli elenchi degli abilitati e pubblica sui siti istituzio-
nali, assicurando la massima visibilità, l’elenco di co-
loro che esercitano la professione ai sensi delle co-
municazioni di cui all’articolo 54, specificando le lin-
gue straniere conosciute.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 9/2006, le
parole: “dagli elenchi” sono sostituite dalle parole:
“dall’elenco di coloro che esercitano la professione”.
Art. 44
(Modifiche all’articolo 54 della l.r. 9/2006)
1. Nella rubrica dell’articolo 54 della l.r. 9/2006 le
parole: “Denuncia di inizio attività” sono sostituite
dalle parole: “Comunicazione di esercizio della pro-
fessione”.
2. Al comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 9/2006,
dopo le parole: “il proprio domicilio” sono inserite le
parole: “e alla Regione tramite la piattaforma infor-
matica dedicata” e dopo le parole: “altresì al Co-
mune” sono inserite le parole: “e alla Regione”.
Art. 45
(Modifiche all’articolo 55 della l.r. 9/2006)
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 9/2006 è
sostituito dal seguente:
“1. La Regione può promuovere corsi di aggiorna-
mento o di specializzazione per coloro che eserci-
tano le professioni turistiche di cui al presente capo,
anche in collaborazione con le categorie interes-
sate.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 9/2006 le
parole: “La Provincia organizza, almeno ogni bien-
nio,” sono sostituite dalle parole: “La Regione può or-
ganizzare”.
Art. 46
(Modifiche all’articolo 57 della l.r. 9/2006)
1. All’alinea del comma 7 dell’articolo 57 della l.r.
9/2006, le parole: “l’abilitazione all’esercizio della
professione può essere revocata” sono sostituite
dalle parole: “l’esercizio dell’attività professionale è
vietato, con cancellazione dall’elenco di cui all’arti-
colo 53, comma 3,” e le parole: “può essere sospesa”
sono sostituite dalle parole: “l’esercizio dell’attività
può essere sospeso”.
2. Al comma 7 dell’articolo 57 della l.r. 9/2006 le
parole: “La sospensione e la revoca sono disposte
dalla Provincia sulla base dei verbali delle contrav-
venzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami
pervenuti dai clienti.” sono soppresse.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 57 della l.r.
9/2006, come modificato da questo articolo, è ag-
giunto il seguente:
“7 bis. La sospensione o il divieto di cui al comma
7 sono disposti dalla Regione sulla base dei verbali
delle contravvenzioni irrogate dai Comuni, nonché
dei reclami pervenuti dai clienti.”.
Art. 47
(Modifiche all’articolo 58 della l.r. 9/2006)
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 58
della l.r. 9/2006 è inserita la seguente:
“a bis) organizzazione e intermediazione di viaggi e
turismo esclusivamente mediante strumenti di co-
municazione online, comprese l’assistenza e la
consulenza ai turisti;”.
2. Il comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 9/2006 è
abrogato.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 58 della l.r.
9/2006 è inserito il seguente:
“3 bis. Per l’esercizio delle agenzie di cui al
comma 1, lettera a bis), non è richiesta la destina-
zione d’uso commerciale dei locali.”.
Art. 48
(Modifica all’articolo 61 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 9/2006 le
parole: “nel Bollettino ufficiale della Regione” sono
sostituite dalle parole: “sui siti istituzionali della Re-
gione”.
Art. 49
(Modifica all’articolo 62 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 bis dell’articolo 62 della l.r. 9/2006
le parole: “dall’articolo 50” sono sostituite dalle pa-
role: “dagli articoli 47 e 49”.
Art. 50
(Modifica all’articolo 65 della l.r. 9/2006)
1. Nei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 65 della l.r.
9/2006 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola:
“Regione”.
Art. 51
(Modifiche all’articolo 66 della l.r. 9/2006)
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 66 della
l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:
“c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri
dell’Unione europea per i quali ricorrono le condi-
zioni di cui agli articoli 27 e 29, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (At-
tuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al ri-
conoscimento delle qualifiche professionali, non-
ché della direttiva 2006/100/CE che adegua de-
terminate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Ro-
mania);”.
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 66
della l.r. 9/2006 sono aggiunte le seguenti:
“e bis) coloro che sono in possesso dei requisiti pro-
fessionali stabiliti dalle disposizioni di cui all’arti-
colo 20 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa sta-
tale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multipro-
prietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze
di lungo termine, contratti di rivendita e di scam-
bio);
e ter) coloro che hanno conseguito attestati di quali-
fica di II livello rilasciati a seguito del superamento
di esami finali relativi a percorsi formativi specifici,
autorizzati dalla Regione. Un funzionario regio-
nale fa parte della commissione d’esame per il ri-
lascio di tali attestati.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 66 della l.r. 9/2006 le
parole: “nel Bollettino ufficiale della Regione” sono
sostituite dalle parole: “sui siti istituzionali della Re-
gione”.
Art. 52
(Modifiche all’articolo 67 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 9/2006
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché
per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’ope-
rato delle associazioni”.
2. Al comma 3 dell’articolo 67 della l.r. 9/2006 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualsiasi
eventuale variazione degli scopi costitutivi è tempe-
stivamente comunicata alla Regione e al Comune
territorialmente competente.”.
Art. 53
(Modifiche all’articolo 68 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 9/2006 le
parole: “quattro all’anno e per almeno due dei quali
la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre
giorni” sono sostituite dalle parole: “due all’anno e
per un gruppo limitato di viaggiatori e senza offerta al
pubblico”.
Art. 54
(Modifica della rubrica del Titolo V
della l.r. 9/2006)
1. Alla rubrica del Titolo V della l.r. 9/2006 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per la qualifica-
zione delle attività turistiche”.
Art. 55
(Modifica all’articolo 71 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 9/2006 la
parola: “concede” è sostituita dalle parole: “può con-
cedere anche mediante l’utilizzo di fondi statali o eu-
ropei” e dopo le parole “attività turistiche” sono ag-
giunte, in fine, le parole: “, con le modalità stabilite
dalla Giunta regionale”.
Art. 56
(Modifica all’articolo 73 della l.r. 9/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 73 della l.r. 9/2006
sono aggiunte, in fine, le parole: “, fatte salve le di-
verse disposizioni relative ai finanziamenti europei o
statali”.
Art. 57
(Inserimento dell’articolo 73 bis nella l.r. 9/2006)
1. Dopo l’articolo 73 della l.r. 9/2006 è inserito il
seguente:
“Art. 73 bis (Siti turistici di interesse regionale)
1. La Regione Marche riconosce il complesso ipo-
geo delle Grotte di Frasassi come sito turistico di in-
teresse regionale, in quanto destinazione di rilevante
attrazione turistica e generatore economico di svi-
luppo locale, pertanto partecipa, nei limiti delle ri-
sorse a disposizione, alla sua valorizzazione attra-
verso forme di gestione o sostegno dell’attività se-
condo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regio-
nale nel rispetto della normativa vigente.”.
Art. 58
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Re-
gione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vi-
gente.
Art. 59
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui al comma 5 ter dell’arti-
colo 10 della l.r. 9/2006, come modificato dall’articolo
11 di questa legge, si applicano anche alle strutture
ricettive esistenti e aventi il vincolo di destinazione
ricettiva alberghiera, la cui attività risulti sospesa o
cessata alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Nelle more della modifica della piattaforma in-
formatica regionale di cui all’articolo 54 della l.r.
9/2006, come modificato dall’articolo 44 di questa
legge, la Regione trasmette le comunicazioni di inizio
attività ed esercizio della professione, ricevute dai
soggetti abilitati, ai Comuni territorialmente compe-
tenti tramite posta elettronica certificata.
3. Al fine dell’attuazione delle disposizioni intro-
dotte da questa legge che necessitano di adegua-
mento degli atti amministrativi, la Giunta regionale
adotta i relativi atti entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore di questa legge.
4. Tenuto conto delle limitazioni imposte a seguito
dell'emergenza COVID-19, i termini previsti all'arti-
colo 27 di questa legge relativamente ai periodi di
chiusura non si applicano fino al 31 dicembre 2020.
Art. 60
(Abrogazioni)
1. L’articolo 5 della l.r. 9/2006 è abrogato. Della
medesima legge sono altresì abrogati:
a) il comma 1 bis dell’articolo 2;
b) i commi 1 e 3 dell’articolo 13;
c) il comma 2 dell’articolo 16;
d) il comma 2 dell’articolo 20;
e) il comma 3 bis dell’articolo 26;
f) i commi 2 e 8 dell’articolo 34;
g) il comma 4 dell’articolo 40;
h) i commi 2 e 3 dell’articolo 43;
i) il comma 3 dell’articolo 52;
l) i commi 2 e 4 dell’articolo 53;
m) il comma 4 dell’articolo 67;
n) il comma 3 dell'articolo 68;
o) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 71.
2. Sono o restano abrogati:
a) il comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 29
aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva
2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e al-
tre disposizioni per l'applicazione di norme dell'U-
nione Europea e per la semplificazione dell'a-
zione amministrativa. Legge comunitaria regio-
nale 2011);
b) il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 27
dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la forma-
zione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale
2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria
2013);
c) il comma 4 dell’articolo 51 della legge regionale 17
novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regio-
nale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in ma-
teria di commercio", alla legge regionale 11 luglio
2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in
materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile
2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione
del commercio equo e solidale");
d) il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 51 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio 2019/2021 della Regione Mar-
che. Legge di stabilità 2019).
IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo
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