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Immagine del redattoreAsso B&B Marche

Nuovo Testo Unico del Turismo

Aggiornamento: 14 lug 2020

— X LEGISLATURA —


REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE


NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2020, N. 167


ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9

“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”


__________


pdl n. 335_203_243_312


Art. 1


(Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 9/2006)

1. L’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2006,

n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di

turismo) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione sostiene lo sviluppo del turismo

quale fondamentale risorsa della comunità regionale,

leva strategica per lo sviluppo economico e occupa-

zionale del territorio e per la crescita culturale e so-

ciale della persona e della collettività.


2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in partico-

lare:

a) promuove e valorizza, in forma integrata in Italia e

all’estero, l’immagine unitaria del sistema turistico

marchigiano, in quanto sintesi delle eccellenze ar-

tistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggi-

stiche, nonché di quelle legate alle tradizioni locali

e alle produzioni agricole ed artigianali del territo-

rio;

b) valorizza l’offerta turistica, la tutela del turista e la

qualità dell’accoglienza con particolare riguardo a

quelle per i turisti con bisogni speciali;

c) sostiene la qualificazione delle imprese del set-

tore, con particolare riguardo alle piccole e medie

imprese, anche al fine di migliorare la qualità

dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di

settore;

d) orienta le politiche turistiche al fine di realizzare un

turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, eco-

nomico e sociale;

e) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interisti-

tuzionali con una pluralità di soggetti, tra cui lo

Stato, le regioni, gli enti locali, la Camera di Com-

mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle

Marche (CCIAA Marche), le università, le fonda-

zioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati per lo

sviluppo del turismo.


3. Nell’ambito della programmazione in materia di

turismo, la Regione definisce il modello organizzativo

e sostiene l’attività degli enti locali e di qualificati sog-

getti pubblici e privati del territorio, ivi comprese le

associazioni di categoria, in materia di accoglienza e

valorizzazione turistica, anche mediante l’individua-

zione di ambiti territoriali omogenei, il cui coordina-

mento ricade sui Comuni capofila. Gli ambiti territo-

riali, sulla base delle risorse assegnate e disponibili,

in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta re-

gionale, operano sulla base di programmazione

triennale riservando priorità ai servizi di accoglienza.

La Regione concorre al funzionamento ed al mante-

nimento dell’attività degli ambiti territoriali, nei limiti

delle risorse previste a legislazione vigente.”.



Art. 2


(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2006)

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r.

9/2006 è sostituito dal seguente:


“1. La Regione esercita le funzioni di pianifica-

zione, coordinamento e programmazione in materia

di turismo, nonché, ai sensi della legge regionale 3

aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle

funzioni amministrative esercitate dalle Province), le

funzioni amministrative di cui è necessario assicu-

rare l’esercizio unitario. In particolare, la Regione

esercita le funzioni concernenti:”.


2. Le lettere a), d), e), f) ed l) del comma 1 dell’ar-

ticolo 2 della l.r. 9/2006 sono sostituite dalle seguenti:

“a) la programmazione e il coordinamento delle poli-

tiche a favore dello sviluppo sostenibile e compe-

titivo del turismo, nonché degli interventi finanziati

dallo Stato e dall’Unione europea;”;

“d) la valorizzazione e l’organizzazione dell’offerta tu-

ristica promuovendo sia forme di coordinamento

dei soggetti pubblici e privati del settore turistico

sia la costruzione di prodotti e servizi turistici an-

che attraverso aggregazioni e reti di impresa;”;

“e) la programmazione, l’organizzazione e il coordi-

namento delle attività di informazione e acco-

glienza turistica;”;

“f) la classificazione e gli standard di qualità delle

strutture ricettive;”;

“l) l’anagrafe delle strutture alberghiere e all’aria

aperta e la rilevazione statistica del movimento tu-

ristico regionale mediante la raccolta e l’organiz-

zazione nella piattaforma informatica regionale

dei flussi di dati trasmessi dalle strutture mede-

sime;”.


3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2

della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo,

è inserita la seguente:

“e bis) il sostegno di progetti finalizzati alla valorizza-

zione dell’offerta turistica locale di iniziativa di

soggetti pubblici e privati;”.


4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2

della l.r. 9/2006 sono inserite le seguenti:

“i bis) la promozione di misure di formazione lavoro

in materia di turismo;

i ter) la cura degli elenchi delle professioni turisti-

che;”.


5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2

della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo,

sono aggiunte le seguenti:

“l bis) lo studio della domanda turistica in rapporto

alle diverse componenti dell’offerta, anche attra-

verso l’Osservatorio di cui all’articolo 4;

“l ter) il sostegno di iniziative atte a favorire la ge-

stione associata delle funzioni comunali in mate-

ria di turismo.”.



Art. 3


(Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 9/2006)


1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 2 bis

della l.r. 9/2006 le parole “di promozione turistica”

sono sostituite dalle parole: “per il turismo”.


2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 2 bis

della l.r. 9/2006 sono sostituite dalle seguenti:

“c) gli indirizzi per la promozione dell’offerta turistica

regionale in ambito nazionale ed internazionale;

d) gli indirizzi per lo sviluppo dell’offerta turistica re-

gionale assicurando il raggiungimento di livelli di

qualità e sostenibilità;”.


3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 bis

della l.r. 9/2006, dopo le parole: “all’attività” sono in-

serite le seguenti: “e ai progetti”.


4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 2

bis della l.r. 9/2006, come modificata da questo arti-

colo, è inserita la seguente:

“e bis) gli indirizzi di coordinamento delle attività di

informazione e accoglienza turistica;”.


5. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 bis

della l.r. 9/2006, dopo le parole: “per lo sviluppo”

sono inserite le seguenti: “delle attività”.


6. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2

bis della l.r. 9/2006, come modificata da questo arti-

colo, sono aggiunte le seguenti:

“g bis) l’individuazione delle fonti di finanziamento e

l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare

al turismo nelle sue diverse articolazioni;

“g ter) gli strumenti per l’attivazione delle sinergie in-

tersettoriali connessi allo sviluppo dell’attrattività

del territorio.”.


7. Al comma 3 dell’articolo 2 bis della l.r. 9/2006,

le parole: “entro il 30 giugno dell’anno precedente il

triennio di riferimento” sono sostituite dalle seguenti:

“entro sessanta giorni dall’approvazione della legge

regionale di bilancio, sentito il Comitato di concerta-

zione per le politiche del turismo di cui all’articolo 3

bis”.



Art. 4


(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 9/2006)


1. L’articolo 3 della l.r. 9/2006 è sostituito dal se-

guente:

“Art. 3 (Programma annuale del turismo)


1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2 bis,

la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’appro-

vazione della legge regionale di bilancio, ovvero en-

tro trenta giorni dall’approvazione del piano mede-

simo, approva, previo parere della competente Com-

missione assembleare e sentito il Comitato di con-

certazione per le politiche del turismo di cui all’arti-

colo 3 bis, il programma annuale del turismo.


2. Il programma, anche sulla base della domanda

turistica nazionale e internazionale, indica in partico-

lare:

a) gli interventi e le politiche di promozione turistica;

b) le azioni per favorire lo sviluppo dell'offerta turi-

stica regionale e per il sostegno alla commercia-

lizzazione;

c) le proposte per la valorizzazione del turismo so-

stenibile e di qualità, con particolare attenzione ai

territori e ai Comuni oggetto di riconoscimento

specifico, come quelli certificati come “I Borghi più

Belli d’Italia, Bandiera Arancione, Bandiera Blu e

Bandiera Trasparente”;

d) gli interventi e le politiche di accoglienza turistica,

compresa la rete per l’informazione e l’acco-

glienza turistica;

e) i criteri e le modalità per il finanziamento degli

eventi turistici di rilevanza regionale, nonché dei

progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle as-

sociazioni di categoria del settore, dalle associa-

zioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle as-

sociazioni senza scopo di lucro con finalità turisti-

che e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi

programmatici della Regione, favorendo la ge-

stione associata dei progetti medesimi;

f) i criteri e le modalità per l’ammissione e la parteci-

pazione delle imprese turistiche alle manifesta-

zioni fieristiche, stabilendo l’entità della quota di

compartecipazione alle spese sostenute per le

manifestazioni stesse. L’importo di tale quota non

può comunque superare il venticinque per cento

del costo complessivo dell’iniziativa sostenuto

dalla Regione, ripartito per il numero delle im-

prese partecipanti;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei contri-

buti per gli interventi previsti dal Titolo V di questa

legge;

h) le attività relative alle rilevazioni statistiche dell'Os-

servatorio di cui all'articolo 4;

i) la proposta di riparto e di rimodulazione delle ri-

sorse annualmente stanziate sul triennio per le fi-

nalità di questa legge ai sensi dell’articolo 74.”.



Art. 5


(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 9/2006)


1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 9/2006, come sosti-

tuito da questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Comitato di concertazione per le politi-

che del turismo)


1. La Giunta regionale istituisce, presso la strut-

tura organizzativa regionale competente, il Comitato

di concertazione per le politiche del turismo.


2. Il Comitato ha funzioni consultive e si esprime

in particolare sulle proposte degli strumenti di pianifi-

cazione e programmazione di cui rispettivamente agli

articoli 2 bis e 3.


3. Il Comitato è costituito dai seguenti soggetti:

a) l’assessore regionale competente in materia di

turismo, che lo presiede;

b) il dirigente della struttura organizzativa regionale

competente o suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizza-

zioni di categoria del turismo maggiormente rap-

presentative a livello regionale;

d) un rappresentante della CCIAA Marche;

e) un rappresentante dell’ANCI;

f) un rappresentante indicato dai Comuni sotto

15.000 abitanti certificati come Borghi più belli

d’Italia e Bandiere Arancioni.


4. Il Comitato resta in carica per la durata della

legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato

non comporta la corresponsione di indennità o rim-

borso spese.


5. Per quanto non previsto da questa legge, le

modalità di costituzione e funzionamento del Comi-

tato sono stabilite dalla Giunta regionale con l’atto di

cui al comma 1.”.



Art. 6


(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2006)


1. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006

sono sostituiti dai seguenti:


2. L’Osservatorio ha il compito di svolgere ana-

lisi e studi sull’offerta turistica regionale e, in partico-

lare, svolge le seguenti attività:

a) analisi e valutazione dell’andamento dei flussi tu-

ristici, in relazione all’evoluzione del mercato in-

terno ed internazionale, sulla base di indicatori,

utilizzando sia gli strumenti di rilevazione del si-

stema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi

sulle dinamiche del mercato;

b) analisi dell’impatto degli interventi realizzati a se-

guito di specifiche politiche regionali ai fini della

loro efficacia;

c) raccolta ed elaborazione delle valutazioni dei turi-

sti rispetto all’offerta turistica e ai servizi di acco-

glienza del territorio.


3. Ai fini di cui al comma 2, l’Osservatorio può av-

valersi della collaborazione degli enti locali, delle Uni-

versità, della CCIAA delle Marche, delle associazioni

di categoria maggiormente rappresentative del set-

tore turistico.”.


2. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 9/2006,


come modificato da questo articolo, sono inseriti i se-

guenti:


3 bis. L’Osservatorio resta in carica per la durata

della legislatura. La partecipazione ai lavori dell’Os-

servatorio non comporta la corresponsione di inden-

nità o rimborso spese.


3 ter. La Giunta regionale può istituire borse di

studio e borse lavoro per le attività dell’Osservatorio

al fine di facilitare la collaborazione con università e

centri di ricerca, nonché attivare tirocini formativi per

giovani laureati nei settori di competenza.


3 quater. L’Osservatorio assicura la massima dif-

fusione dei risultati delle attività svolte ai sensi di que-

sto articolo.”.



Art. 7


(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è so-

stituito dal seguente:


“1. Ai Comuni spetta l’esercizio delle funzioni am-

ministrative in materia di turismo e attività ricettiva

non esercitate direttamente dalla Regione, e in parti-

colare:

a) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi

alla SCIA e alle comunicazioni di inizio e cessa-

zione di attività;

b) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi

alle comunicazioni di inizio e cessazione

dell’esercizio delle professioni turistiche;

c) la ricezione delle comunicazioni della variazione

dei prezzi tramite la piattaforma informatica regio-

nale dedicata;

d) la ricezione delle comunicazioni relative all’adem-

pimento degli obblighi assicurativi da parte delle

agenzie di viaggi e turismo;

e) la trasmissione alla Regione degli elenchi aggior-

nati delle strutture ricettive e delle particolari atti-

vità turistiche in esercizio;

f) il rilascio delle concessioni demaniali per finalità

turistico-ricettive;

g) l’esercizio dei procedimenti amministrativi relativi

ai nulla osta e alle autorizzazioni previsti dalla

legge;

h) l’esercizio dell’attività di vigilanza, fatta salva la

competenza della Regione in merito alla classifi-

cazione e agli standard di qualità delle strutture

ricettive;

i) l’irrogazione delle sanzioni amministrative;

l) ogni altro adempimento previsto da questa legge.”.


2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 le

parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle pa-

role: “Unioni montane”.


3. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 è so-

stituito dal seguente:

“3. I Comuni possono elaborare i progetti previsti

dal Programma annuale del turismo di cui all’articolo

3, comma 2, lettera e), e contribuire all’implementa-

zione del sistema dell’informazione e accoglienza tu-

ristica tramite l’istituzione di propri punti IAT, come

previsto all’articolo 7 di questa legge.”.



Art. 8


(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 9/2006)


1. L’articolo 7 della l.r. 9/2006 è sostituito dal se-

guente:


“Art. 7 (Informazione e accoglienza turistica)

1. Al fine di assicurare l’accoglienza ai turisti e le

informazioni sull’offerta turistica, la Giunta regionale

definisce il sistema dell’informazione e accoglienza

turistica, le caratteristiche strutturali e operative per il

riconoscimento dei centri e dei punti IAT di cui ai

commi 2, 3 e 4, secondo un modello articolato sul

territorio, nonché il logo e i segni distintivi dei mede-

simi.


2. La Regione organizza propri centri di Informa-

zione e accoglienza turistica (centri IAT), quali presidi

regionali di promozione, marketing territoriale, acco-

glienza turistica e assistenza agli operatori del set-

tore. A tal fine forniscono, in particolare, informazioni

e materiale divulgativo sull'organizzazione dei ser-

vizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione,

sull'offerta generale di servizi turistici, di itinerari di

visita e di escursione sul territorio.


3. I Comuni in attuazione delle funzioni di cui

all’articolo 6, possono istituire punti di Informazione e

accoglienza turistica (punti IAT), previo assenso

della Regione.


4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo regio-

nale di cui all’articolo 9, i Centri di educazione am-

bientale (CEA) riconosciuti dalla Regione, nonché al-

tri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del

turismo, possono, previo assenso del Comune terri-

torialmente competente, richiedere il riconoscimento

alla Regione per l’apertura di propri punti IAT ai turisti

con le modalità previste dalla Giunta regionale ai

sensi del comma 1.


5. I centri e punti IAT di cui ai commi 2 e 3 non

hanno personalità giuridica e possono essere gestiti

in forma diretta o indiretta mediante affidamento a

soggetti od organismi privati o pubblico-privati se-

condo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e

nel rispetto degli standard definiti ai sensi del comma

1.


6. I centri e punti IAT assicurano l’erogazione dei

servizi sul territorio secondo caratteristiche strutturali

e operative, standard qualitativi e segno distintivo

unitari.


7. Al fine della valorizzazione e dell’arricchimento

del servizio, i centri IAT possono stipulare conven-

zioni con soggetti privati, a titolo non oneroso, che

prevedano l’utilizzo dei locali e attrezzature dei centri

medesimi per lo svolgimento di attività di promozione

dell’offerta locale e di marketing territoriale, di preno-

tazione e vendita di servizi di carattere turistico-cul-

turale, nonché di promozione di prodotti finalizzati

alla conoscenza del territorio.


8. Le attività di promozione dell’offerta locale e di

marketing territoriale, di prenotazione e vendita di

servizi di carattere turistico-culturale, nonché di pro-

mozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del

territorio possono essere svolte anche dai punti IAT

di cui ai commi 3 e 4.


9. Le attività di cui ai commi 7 e 8 sono svolte nel

rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla Giunta

regionale con l’atto di cui al comma 1 e si inseriscono

nel contesto della programmazione regionale di cui

agli articoli 2 e 3.


10. Dalle disposizioni di questo articolo non deri-

vano maggiori oneri a carico del bilancio della Re-

gione.”.



Art. 9


(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 le

parole: “, pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno

nel Bollettino ufficiale della Regione” sono sop-

presse.


2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 sono

aggiunte, in fine, le parole: “, per l’aggiornamento e

per la pubblicazione dello stesso nel Bollettino uffi-

ciale della Regione”.


3. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 9 della

l.r. 9/2006 le parole: “comma 6” sono sostituite dalle

seguenti: “comma 4”.



Art. 10


(Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 9/2006)


1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 9/2006, come modifi-

cato da questa legge, è inserito il seguente:


“Art. 9 bis (Coordinamento normativo)

1. Le disposizioni regionali in materia di demanio

marittimo sono contenute nella legge regionale 11

febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle fun-

zioni amministrative in materia di demanio marit-

timo).


2. Le disposizioni regionali in materia di agrituri-

smo sono contenute nella legge regionale 14 novem-

bre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di

multifunzionalità dell'azienda agricola e diversifica-

zione in agricoltura).


3. Le disposizioni regionali in materia di cicloturi-

smo sono contenute nella legge regionale 18 dicem-

bre 2017, n. 37 (Interventi a favore del cicloturismo).


4. Le disposizioni regionali in materia di ittiturismo

sono contenute nella legge regionale 3 ottobre 2019,

n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore

della pesca marittima e del turismo marittimo).”.



Art. 11


(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 5 bis dell’articolo 10 della l.r. 9/2006

dopo le parole: “architettonico e culturale” sono inse-

rite le seguenti: “assoggettati ai vincoli di cui al de-

creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10

della legge 6 luglio 2002, n.137),” e sono aggiunte in

fine le parole: “dotate di servizio autonomo di cucina

o punto cottura”.


2. Al comma 5 ter dell’articolo 10 della l.r. 9/2006

le parole: “, la cui superficie non può superare il 40

per cento della superficie complessiva dei compendi

immobiliari interessati” sono sostituite dalle parole: “.

La percentuale massima della superficie netta delle

unità abitative a uso residenziale non può superare il

40 per cento del totale della superficie netta destinata

alle camere” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la

definizione delle condizioni di esercizio dei condho-

tel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimo-

zione del vincolo di destinazione alberghiera in caso

di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti

e limitatamente alla realizzazione della quota delle

unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi

dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164)”.


3. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 9/2006 le

parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle parole:

“commi 3, 4, 5 bis e 5 ter”.



Art. 12


(Modifica all’articolo 13 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 9/2006 le

parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle pa-

role: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), la

Giunta regionale”.



Art. 13


(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2006)


1. All’articolo 14 della l.r. 9/2006, la rubrica: “Se-

gnalazione certificata di inizio attività” è sostituita

dalla seguente: “Esercizio dell’attività”.


2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le

parole: “. In ambito comunale sono vietate omonimie

fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze

sulla natura e sulla classificazione degli stessi” sono

sostituite dalle parole: “, fermo restando il rispetto del

divieto di cui all’articolo 43 bis”.


3. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006 le

parole: “, qualora il Comune ne riconosca l’opportu-

nità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche desti-

nazioni urbanistiche delle aree interessate,” sono

soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il Comune, previa valutazione dell’opportunità della

riconversione ai fini turistici e del rispetto delle speci-

fiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate,

comunica all’autorità che ha posto il vincolo l’avve-

nuta riconversione.”.


4. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2006

la parola: “Regione” è sostituita dalle seguenti: “strut-

tura organizzativa regionale competente in materia di

turismo”.



Art. 14


(Modifica all’articolo 15 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“1. Il Comune, previa diffida, sospende l’esercizio

dell’attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi

nei seguenti casi:

a) mancanza di uno dei requisiti obbligatori relativi al

livello minimo di classificazione;

b) mancata assegnazione o rinnovo della classifica-

zione entro i termini previsti;

c) mancata rispondenza dello stato dei locali alle

norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e

igienico-sanitaria, indicando altresì le eventuali

prescrizioni da adempiere.”.



Art. 15


(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“1. Le strutture ricettive alberghiere e all’aria

aperta assumono la denominazione aggiuntiva di an-

nuale (A), quando sono aperte per l’intero arco

dell’anno. La loro chiusura temporanea è consentita

per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta

dell’operatore. Le strutture medesime assumono la

denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando

sono aperte solo in determinati periodi dell’anno.”.


2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive

non possono avere né una durata inferiore a tre mesi

consecutivi all’anno né una durata superiore a otto

mesi anche non consecutivi nel corso dell’anno.”.



Art. 16


(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/2006

dopo le parole: “registrazione audiovisiva,” sono in-

serite le parole: “strumenti informatici,”.


2. Al comma 1 bis dell’articolo 18 della l.r. 9/2006

le parole: “all’articolo 10” sono sostituite dalle parole:

“al presente capo”.



Art. 17


(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“6. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 11,

commi 2 e 3, gli allestimenti mobili per il pernotta-

mento, quali caravan, maxicaravan, mobilhouse,

tende e lodge tents, collocati a servizio dei clienti e

riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del

gestore, non sono soggetti a permesso di costruire

né a denuncia di inizio di attività, a condizione che

conservino i meccanismi di rotazione in funzione,

non possiedano alcun collegamento permanente con

il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di

adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qual-

siasi momento. Le tende e le lodge tents devono es-

sere realizzate con materiali smontabili e trasporta-

bili.”.


2. Al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006 le

parole: “I mezzi” sono sostituite dalle parole: “Gli al-

lestimenti”.


3. Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 9/2006 le

parole: “dei mezzi” sono sostituite dalle parole: “degli

allestimenti” e le parole: “sessanta per cento” sono

sostituite dalle parole: “settanta per cento”.



Art. 18


(Modifica all’articolo 20 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“3. L’assegnazione del marchio è effettuata dalla

Regione sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti

con deliberazione di Giunta regionale, sentite le as-

sociazioni di settore più rappresentative a livello re-

gionale.”.



Art. 19


(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 9/2006)


1. Nella rubrica dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 le

parole: “Attività ricettive rurali” sono sostituite dalle

parole: “Country house”.


2. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 le

parole: “Sono attività ricettive rurali quelle” sono so-

stituite dalle parole: “Le country house sono attività

ricettive rurali”.


3. Il comma 3 ter dell’articolo 21 della l.r. 9/2006

è sostituito dal seguente:

“3 ter. Le country house e le residenze d’epoca

extra-alberghiere sono gestite in forma imprendito-

riale e possono offrire le attività accessorie di cui

all’articolo 18.”.



Art. 20


(Modifiche all’articolo 22 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 9/2006 le

parole: “non in forma di impresa” sono sostituite dalle

parole: “anche in forma non imprenditoriale” e sono

aggiunte, in fine, le parole: “Presso tali strutture è

consentito il soggiorno anche con modalità di auto-

gestione.”.


2. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 9/2006 è

aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli ostelli pos-

sono essere gestiti anche da altri operatori privati,

previa convenzione con il Comune atta a regolamen-

tare le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.”.



Art. 21


(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 9/2006)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r.

9/2006 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale, quando la gestione non è

occasionale;

b) in forma non imprenditoriale, da coloro che svol-

gono l’attività in modo occasionale, secondo le

modalità stabilite al comma 1 quater dell'articolo

34.”.


2. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 9/2006 le

parole: “assicurano, avvalendosi della normale orga-

nizzazione familiare,” sono sostituite dalla seguente:

“forniscono”.


3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“3. Gli affittacamere gestiti in forma imprendito-

riale possono fornire il servizio di prima colazione; in

tal caso, il titolare è tenuto alla frequenza di un corso

concernente la disciplina igienico sanitaria in materia

di somministrazione di alimenti e bevande, secondo

le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le

organizzazioni di categoria e nel rispetto della perti-

nente normativa statale ed europea.”.



Art. 22


(Modifica all’articolo 28 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 5 dell’articolo 28 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“5. Sono tenuti a iscriversi al registro delle im-

prese di cui alla legge 580/1993 i titolari e i gestori

delle attività di cui agli articoli 21, 26, comma 1 bis,

lettera a), e 27, nonché coloro che svolgono le attività

di cui al presente capo in forma organizzata e non

occasionale.”.



Art. 23


(Modifica all’articolo 30 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 9/2006

dopo le parole “delle relative autorizzazioni.” sono

aggiunte le parole: “La Giunta regionale definisce gli

elementi che gli stabilimenti balneari adottano, su

base volontaria, al fine di conseguire specifici livelli

di qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo

alla adozione di misure ecosostenibili.”.


2. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 9/2006

dopo le parole: “ed organizzazione amministrativa)”

sono inserite le parole: “e dell’articolo 4, comma 2,

della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme

per l'attuazione delle funzioni amministrative in ma-

teria di demanio marittimo)”.



Art. 24


(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 9/2006)


1. All’articolo 31 della l.r. 9/2006, la rubrica: “Eser-

cizio delle attività” è sostituita dalla seguente: “Eser-

cizio, cessazione e sospensione dell’attività”.


2. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della l.r.

9/2006 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il

31 gennaio l’elenco aggiornato delle particolari atti-

vità turistiche in forma di impresa di cui all’articolo

30.”.



Art. 25


(Modifiche all’articolo 32 della l.r. 9/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 9/2006 le

parole: “per periodi non superiori a sei mesi nell’arco

dell’anno, con un massimo di tre mesi allo stesso

soggetto” sono sostituite dalle parole: “in conformità

alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle

locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abita-

tivo)”.


2. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 9/2006

sono aggiunte, in fine, le parole: “e ogni variazione

relativa alle comunicazioni presentate”.


3. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r.

9/2006 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il

31 gennaio di ogni anno l’elenco delle comunicazioni

pervenute ai sensi del comma 2.”.



Art. 26


(Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 9/2006)


1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 9/2006 è inserito il

seguente:

“Art. 33 bis (Garden sharing)

1. L’attività di garden sharing consiste nel mettere

a disposizione dei turisti itineranti, con o senza mezzi

propri, spazi all’aperto o aree verdi ed eventuali alle-

stimenti mobili da parte di soggetti privati. L’attività è

consentita in aree private, con destinazione d’uso re-

sidenziale, dove sia presente almeno un’unità abita-

tiva privata autonoma, non costituente parte o por-

zione di edificio o complesso condominiale, con area

verde pertinenziale adatta alla sistemazione di ospiti

itineranti. Può essere data ospitalità fino a un mas-

simo di due equipaggi per non più di sette notti con-

secutive. L’equipaggio è composto da non più di cin-

que persone. Si osservano in quanto applicabili le di-

sposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19.


2. L’attività di cui al comma 1 è svolta in forma non

imprenditoriale avvalendosi della normale organizza-

zione familiare ed è soggetta a una comunicazione

di inizio attività da presentare al Comune territorial-

mente competente.


3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche

degli allestimenti mobili e le modalità di attuazione di

questo articolo.


4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Co-

mune invia alla struttura organizzativa regionale

competente in materia di turismo, prioritariamente

con modalità telematica, notizia della comunicazione

di cui al comma 2, con l’indicazione dei prezzi prati-

cati nonché delle variazioni segnalate. Il Comune tra-

smette altresì entro il 31 gennaio di ogni anno

l’elenco delle comunicazioni pervenute.”.



Art. 27


(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 9/2006)


1. All’articolo 34 della l.r. 9/2006 la rubrica: “Of-

ferta del servizio di alloggio e prima colazione” è so-

stituita dalla seguente: “Bed and Breakfast”.


2. Il comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture

ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è

somministrata la prima colazione.”.


3. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della l.r.

9/2006, come sostituito da questo articolo, sono in-

seriti i seguenti:

“1 bis. I bed and breakfast possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale.

1 ter. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera a),

l’attività ricettiva è svolta, in forma organizzata e non

occasionale, in non più di sei camere con un mas-

simo di dodici posti letto. Il titolare può gestire non

più di due esercizi di bed and breakfast nel mede-

simo edificio.

1 quater. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera

b), l’attività ricettiva è svolta, in non più di tre camere

con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della

normale organizzazione familiare per periodi anche

non continuativi, che non superino complessiva-

mente i trecentotrentacinque giorni l’anno da comu-

nicarsi all’inizio di ogni semestre. Resta salva la pos-

sibilità di modificare le date di chiusura entro quaran-

totto ore dall’inizio del periodo precedentemente in-

dicato, mediante comunicazione per via telematica

da inviare al Comune competente per territorio e alla

Regione. E’ consentita la gestione di un solo eserci-

zio di bed and breakfast da parte del medesimo tito-

lare, anche su due edifici separati.

1 quinquies. L’esercizio di bed and breakfast è su-

bordinato alla presentazione al Comune territorial-

mente competente della SCIA per le attività eserci-

tate in forma imprenditoriale o della comunicazione

di inizio attività, per quelle esercitate in forma non im-

prenditoriale.”.


4. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 9/2006

le parole: “della comunicazione di cui al comma 1”

sono sostituite dalle parole: “della SCIA o della co-

municazione di cui al comma 1 quinquies”.


5. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r.

9/2006, come modificato da questo articolo, è inse-

rito il seguente:

“4 ter. La cessazione dell’attività è soggetta a co-

municazione da effettuarsi al Comune competente

per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.”.


6. Al comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 9/2006,

dopo le parole: “in modo igienico” sono aggiunte le

seguenti: “; il titolare è tenuto alla frequenza di un

corso concernente la disciplina igienico sanitaria in

materia di somministrazione di alimenti e bevande,

secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale,

sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto

della pertinente normativa statale ed europea”.



Art. 28


(Modifiche all’articolo 34 bis della l.r. 9/2006)


1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 9/2006

le parole: “nella Sezione I” sono sostituite dalle pa-

role: “agli articoli 21, 26 e 27 della Sezione I”.


2. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 9/2006

le parole: “è riconosciuto un contrassegno” sono so-

stituite dalle parole: “è attribuito un codice”.



Art. 29


(Modifiche all’articolo 40 della l.r. 9/2006)


1. Il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo

I, al capo II, sezione I e agli articoli 30, comma 2, 33

bis e 34, allegano alla SCIA, ovvero alla comunica-

zione di inizio attività, la dichiarazione riguardante i

prezzi dei servizi che intendono praticare. I prezzi dei

servizi non possono superare i prezzi massimi comu-

nicati. Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che

dal 1° gennaio dell’anno successivo intendono va-

riare i prezzi comunicano la variazione al Comune e

alla Regione mediante la piattaforma informatica re-

gionale dedicata. Con le stesse modalità ed entro lo

stesso termine, comunicano le eventuali variazioni

del periodo dell’esercizio dell’attività per l’anno suc-

cessivo.”.


2. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“3. La mancata o incompleta comunicazione della

variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di

cui ai commi 1 e 2 comporta l’obbligo dell’applica-

zione degli ultimi prezzi comunicati.”.



Art. 30


(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 9/2006 le

parole: “e, per le strutture di cui al capo I, alla sezione

I del capo II e all'articolo 34, anche i cartellini dei

prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi”

sono soppresse.


2. Al comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 9/2006 le

parole: “e nei cartellini” sono soppresse.



Art. 31


(Inserimento dell’articolo 41 bis nella l.r. 9/2006)


1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 9/2006 è inserito il

seguente:

“Art. 41 bis (Informazioni sull’accessibilità delle

strutture ricettive)

1. Ai fini della migliore fruizione dell’offerta turi-

stica, le strutture ricettive forniscono le informazioni

sull’accessibilità da parte delle persone con bisogni

speciali secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla

Giunta regionale.


2. Il sito web della struttura ricettiva contiene in-

formazioni sull’accessibilità di cui al comma 1.”.



Art. 32


(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, le

parole: “e nei cartellini” sono soppresse.


2. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, la

parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”

e le parole: “comma 2, 32 e 34” sono sostituite dalle

parole: “comma 2, 32, 33 bis e 34”.


3. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, la

parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”

e dopo le parole: “della struttura” sono inserite le pa-

role: “tramite posta elettronica certificata o”.


4. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, la

parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”

e le parole: “o a quello relativo” sono sostituite dalle

seguenti: “che è irrogata dal Comune ai sensi dell’ar-

ticolo 45, comma 18. Resta ferma la competenza

della Regione in merito”.


5. Al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 9/2006, le

parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti:

“al comma 4”.



Art. 33


(Modifica all’articolo 43 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“1. Ai fini della rilevazione statistica del movi-

mento turistico regionale, i titolari o gestori delle strut-

ture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I e

sezione III e al capo III, comunicano gli arrivi e le pre-

senze degli ospiti entro i primi cinque giorni del mese

successivo alla struttura organizzativa regionale

competente in materia di turismo con le modalità in-

dividuate dalla Giunta regionale.”.



Art. 34


(Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 9/2006)

1. Dopo l’articolo 43 della l.r. 9/2006 è inserito il

seguente:

“Art. 43 bis (Denominazione delle strutture ricet-

tive)


1. In ambito comunale sono vietate omonimie fra

gli esercizi ricettivi e indicazioni atte a creare incer-

tezze sulla natura e sulla classificazione degli

stessi.”.



Art. 35


(Modifica all’articolo 44 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:


“2. La Regione esercita la vigilanza sul rispetto

delle disposizioni relative alla classificazione di cui

all’articolo 13 e al marchio di qualità di cui all’articolo

20, segnalando le eventuali irregolarità ai Comuni

competenti. Resta ferma la competenza dei Comuni

in merito all’irrogazione della sanzione sul mancato

rispetto delle disposizioni relative alla classificazione,

ai sensi dell’articolo 45, comma 18.”.



Art. 36


(Modifiche all’articolo 45 della l.r. 9/2006)


1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 45 della

l.r. 9/2006 sono aggiunte, in fine, le parole: “ai sensi

dell’articolo 43” e alla lettera c) del medesimo comma

la parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “strut-

tura organizzativa regionale competente in materia di

turismo”.


2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 45 della

l.r. 9/2006, le parole: “diverse da quelle consentite”

sono sostituite dalle parole: “di livello superiore o co-

munque non rispondenti a quelle possedute o asse-

gnate dall’ente ovvero ne omette la pubblicizza-

zione”.


3. Al comma 8 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 le

parole: “da euro 150,00 a euro 300,00” sono sosti-

tuite dalle parole: “da euro 250,00 a euro 500,00”.


4. Il comma 10 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“10. Chiunque eserciti l’attività di cui agli articoli

33 bis o 34 senza aver inoltrato la comunicazione o

SCIA ivi previste, è soggetto alla sanzione ammini-

strativa da euro 250,00 a euro 500,00. Chi la esercita

in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla san-

zione amministrativa da euro 350,00 a euro 700,00.”.


5. Dopo il comma 10 dell’articolo 45 della l.r.

9/2006 è inserito il seguente:

“10 bis. Chiunque non ottemperi agli adempimenti

connessi all’attuazione dell’articolo 34 bis è soggetto

alla sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro

500,00.”.


6. Il comma 14 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“14. L’applicazione di prezzi superiori a quelli co-

municati ai sensi dell’articolo 40 comporta l’applica-

zione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00;

l’omessa esposizione delle tabelle dei prezzi di cui

all’articolo 41 comporta l’applicazione della sanzione

da euro 350,00 a euro 1.050,00.”.


7. Al comma 15 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006, le

parole: “e di cui agli articoli 34 e 35” sono sostituite

dalle parole: “sezione III e al capo III”, e le parole: “da

euro 150,00 a euro 300,00” sono sostituite dalle pa-

role: “da euro 250,00 a euro 500,00”.


8. Al comma 16 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006 le

parole: “da euro 150,00 a euro 300,00” sono sosti-

tuite dalle parole: “da euro 250,00 a euro 500,00”.


9. Al comma 18 dell’articolo 45 della l.r. 9/2006,

le parole: “dall’ente incaricato della vigilanza ai sensi

dell’articolo 44,” sono sostituite dalle parole: “dai Co-

muni”.



Art. 37


(Modifica all’articolo 46 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“4. E’ guida naturalistica o ambientale escursioni-

stica chi per professione accompagna persone sin-

gole o gruppi di persone in ambienti naturali o di in-

teresse per l’educazione ambientale comprese le

aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le

caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e sto-

rico-antropologici, con esclusione di percorsi posti

sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itine-

rario per escursionisti esperti) ed EEA (itinerario per

escursionisti esperti con attrezzatura) secondo la

scala del CAI recepita dall’articolo 6 della legge re-

gionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete

escursionistica della Regione Marche) nonché dei

percorsi e sentieri, anche non classificati, che richie-

dono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche. Re-

stano ferme le competenze in materia di paesaggio

e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide

alpine e degli accompagnatori di media montagna.”.



Art. 38


(Modifica all’articolo 47 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 5 dell’articolo 47 della l.r. 9/2006 le

parole: “Le Province provvedono” sono sostituite

dalle parole: “La Regione provvede”.



Art. 39


(Modifica all’articolo 48 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 9/2006 le

parole: “denuncia di inizio attività” sono sostituite

dalla parola: “comunicazione”.



Art. 40


(Modifica all’articolo 49 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 9/2006 le

parole: “Le Province approvano” sono sostituite dalle

parole: “La struttura organizzativa regionale compe-

tente in materia di formazione approva”.



Art. 41


(Modifiche all’articolo 50 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 9/2006 le

parole: “Le Province approvano, almeno ogni due

anni,” sono sostituite dalle parole: “La struttura orga-

nizzativa regionale competente in materia di forma-

zione approva” e le parole: “secondo i criteri stabiliti

dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle parole:

“tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano

triennale del turismo, così come previsto dall’articolo

2 bis, comma 2, lettera f)”.


2. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 9/2006 le

parole: “Le Province possono” sono sostituite dalle

parole: “La Regione può”.



Art. 42


(Modifica all’articolo 52 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 9/2006 le

parole: “Le Province rilasciano” sono sostituite dalle

parole: “La Regione rilascia”.



Art. 43


(Modifiche all’articolo 53 della l.r. 9/2006)

1. Nella rubrica dell’articolo 53 della l.r. 9/2006 la

parola: “provinciali” è soppressa.


2. Il comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“1. La Regione cura la tenuta e l’aggiornamento

degli elenchi degli abilitati e pubblica sui siti istituzio-

nali, assicurando la massima visibilità, l’elenco di co-

loro che esercitano la professione ai sensi delle co-

municazioni di cui all’articolo 54, specificando le lin-

gue straniere conosciute.”.


3. Al comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 9/2006, le

parole: “dagli elenchi” sono sostituite dalle parole:

“dall’elenco di coloro che esercitano la professione”.



Art. 44


(Modifiche all’articolo 54 della l.r. 9/2006)


1. Nella rubrica dell’articolo 54 della l.r. 9/2006 le

parole: “Denuncia di inizio attività” sono sostituite

dalle parole: “Comunicazione di esercizio della pro-

fessione”.


2. Al comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 9/2006,

dopo le parole: “il proprio domicilio” sono inserite le

parole: “e alla Regione tramite la piattaforma infor-

matica dedicata” e dopo le parole: “altresì al Co-

mune” sono inserite le parole: “e alla Regione”.



Art. 45


(Modifiche all’articolo 55 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 9/2006 è

sostituito dal seguente:

“1. La Regione può promuovere corsi di aggiorna-

mento o di specializzazione per coloro che eserci-

tano le professioni turistiche di cui al presente capo,

anche in collaborazione con le categorie interes-

sate.”.


2. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 9/2006 le

parole: “La Provincia organizza, almeno ogni bien-

nio,” sono sostituite dalle parole: “La Regione può or-

ganizzare”.



Art. 46


(Modifiche all’articolo 57 della l.r. 9/2006)

1. All’alinea del comma 7 dell’articolo 57 della l.r.

9/2006, le parole: “l’abilitazione all’esercizio della

professione può essere revocata” sono sostituite

dalle parole: “l’esercizio dell’attività professionale è

vietato, con cancellazione dall’elenco di cui all’arti-

colo 53, comma 3,” e le parole: “può essere sospesa”

sono sostituite dalle parole: “l’esercizio dell’attività

può essere sospeso”.


2. Al comma 7 dell’articolo 57 della l.r. 9/2006 le

parole: “La sospensione e la revoca sono disposte

dalla Provincia sulla base dei verbali delle contrav-

venzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami

pervenuti dai clienti.” sono soppresse.


3. Dopo il comma 7 dell’articolo 57 della l.r.

9/2006, come modificato da questo articolo, è ag-

giunto il seguente:

“7 bis. La sospensione o il divieto di cui al comma

7 sono disposti dalla Regione sulla base dei verbali

delle contravvenzioni irrogate dai Comuni, nonché

dei reclami pervenuti dai clienti.”.



Art. 47


(Modifiche all’articolo 58 della l.r. 9/2006)


1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 58

della l.r. 9/2006 è inserita la seguente:

“a bis) organizzazione e intermediazione di viaggi e

turismo esclusivamente mediante strumenti di co-

municazione online, comprese l’assistenza e la

consulenza ai turisti;”.


2. Il comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 9/2006 è

abrogato.


3. Dopo il comma 3 dell’articolo 58 della l.r.

9/2006 è inserito il seguente:

“3 bis. Per l’esercizio delle agenzie di cui al

comma 1, lettera a bis), non è richiesta la destina-

zione d’uso commerciale dei locali.”.



Art. 48


(Modifica all’articolo 61 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 9/2006 le

parole: “nel Bollettino ufficiale della Regione” sono

sostituite dalle parole: “sui siti istituzionali della Re-

gione”.



Art. 49


(Modifica all’articolo 62 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 bis dell’articolo 62 della l.r. 9/2006

le parole: “dall’articolo 50” sono sostituite dalle pa-

role: “dagli articoli 47 e 49”.



Art. 50


(Modifica all’articolo 65 della l.r. 9/2006)

1. Nei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 65 della l.r.

9/2006 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola:

“Regione”.



Art. 51


(Modifiche all’articolo 66 della l.r. 9/2006)


1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 66 della

l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:

“c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri

dell’Unione europea per i quali ricorrono le condi-

zioni di cui agli articoli 27 e 29, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (At-

tuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al ri-

conoscimento delle qualifiche professionali, non-

ché della direttiva 2006/100/CE che adegua de-

terminate direttive sulla libera circolazione delle

persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Ro-

mania);”.


2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 66

della l.r. 9/2006 sono aggiunte le seguenti:

“e bis) coloro che sono in possesso dei requisiti pro-

fessionali stabiliti dalle disposizioni di cui all’arti-

colo 20 dell’Allegato 1 del decreto legislativo 23

maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa sta-

tale in tema di ordinamento e mercato del turismo,

a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre

2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva

2008/122/CE, relativa ai contratti di multipro-

prietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze

di lungo termine, contratti di rivendita e di scam-

bio);

e ter) coloro che hanno conseguito attestati di quali-

fica di II livello rilasciati a seguito del superamento

di esami finali relativi a percorsi formativi specifici,

autorizzati dalla Regione. Un funzionario regio-

nale fa parte della commissione d’esame per il ri-

lascio di tali attestati.”.


3. Al comma 4 dell’articolo 66 della l.r. 9/2006 le

parole: “nel Bollettino ufficiale della Regione” sono

sostituite dalle parole: “sui siti istituzionali della Re-

gione”.



Art. 52


(Modifiche all’articolo 67 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 9/2006

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché

per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sull’ope-

rato delle associazioni”.


2. Al comma 3 dell’articolo 67 della l.r. 9/2006 è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualsiasi

eventuale variazione degli scopi costitutivi è tempe-

stivamente comunicata alla Regione e al Comune

territorialmente competente.”.



Art. 53


(Modifiche all’articolo 68 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 9/2006 le

parole: “quattro all’anno e per almeno due dei quali

la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre

giorni” sono sostituite dalle parole: “due all’anno e

per un gruppo limitato di viaggiatori e senza offerta al

pubblico”.



Art. 54


(Modifica della rubrica del Titolo V

della l.r. 9/2006)


1. Alla rubrica del Titolo V della l.r. 9/2006 sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per la qualifica-

zione delle attività turistiche”.



Art. 55


(Modifica all’articolo 71 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 9/2006 la

parola: “concede” è sostituita dalle parole: “può con-

cedere anche mediante l’utilizzo di fondi statali o eu-

ropei” e dopo le parole “attività turistiche” sono ag-

giunte, in fine, le parole: “, con le modalità stabilite

dalla Giunta regionale”.



Art. 56


(Modifica all’articolo 73 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 73 della l.r. 9/2006

sono aggiunte, in fine, le parole: “, fatte salve le di-

verse disposizioni relative ai finanziamenti europei o

statali”.



Art. 57


(Inserimento dell’articolo 73 bis nella l.r. 9/2006)


1. Dopo l’articolo 73 della l.r. 9/2006 è inserito il

seguente:

“Art. 73 bis (Siti turistici di interesse regionale)


1. La Regione Marche riconosce il complesso ipo-

geo delle Grotte di Frasassi come sito turistico di in-

teresse regionale, in quanto destinazione di rilevante

attrazione turistica e generatore economico di svi-

luppo locale, pertanto partecipa, nei limiti delle ri-

sorse a disposizione, alla sua valorizzazione attra-

verso forme di gestione o sostegno dell’attività se-

condo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regio-

nale nel rispetto della normativa vigente.”.



Art. 58

(Invarianza finanziaria)


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Re-

gione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane,

strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vi-

gente.



Art. 59

(Norme transitorie e finali)


1. Le disposizioni di cui al comma 5 ter dell’arti-

colo 10 della l.r. 9/2006, come modificato dall’articolo

11 di questa legge, si applicano anche alle strutture

ricettive esistenti e aventi il vincolo di destinazione

ricettiva alberghiera, la cui attività risulti sospesa o

cessata alla data di entrata in vigore di questa legge.


2. Nelle more della modifica della piattaforma in-

formatica regionale di cui all’articolo 54 della l.r.

9/2006, come modificato dall’articolo 44 di questa

legge, la Regione trasmette le comunicazioni di inizio

attività ed esercizio della professione, ricevute dai

soggetti abilitati, ai Comuni territorialmente compe-

tenti tramite posta elettronica certificata.


3. Al fine dell’attuazione delle disposizioni intro-

dotte da questa legge che necessitano di adegua-

mento degli atti amministrativi, la Giunta regionale

adotta i relativi atti entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore di questa legge.


4. Tenuto conto delle limitazioni imposte a seguito

dell'emergenza COVID-19, i termini previsti all'arti-

colo 27 di questa legge relativamente ai periodi di

chiusura non si applicano fino al 31 dicembre 2020.



Art. 60

(Abrogazioni)


1. L’articolo 5 della l.r. 9/2006 è abrogato. Della

medesima legge sono altresì abrogati:

a) il comma 1 bis dell’articolo 2;

b) i commi 1 e 3 dell’articolo 13;

c) il comma 2 dell’articolo 16;

d) il comma 2 dell’articolo 20;

e) il comma 3 bis dell’articolo 26;

f) i commi 2 e 8 dell’articolo 34;

g) il comma 4 dell’articolo 40;

h) i commi 2 e 3 dell’articolo 43;

i) il comma 3 dell’articolo 52;

l) i commi 2 e 4 dell’articolo 53;

m) il comma 4 dell’articolo 67;

n) il comma 3 dell'articolo 68;

o) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 71.


2. Sono o restano abrogati:

a) il comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 29

aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva

2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e al-

tre disposizioni per l'applicazione di norme dell'U-

nione Europea e per la semplificazione dell'a-

zione amministrativa. Legge comunitaria regio-

nale 2011);

b) il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 27

dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la forma-

zione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale

2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria

2013);

c) il comma 4 dell’articolo 51 della legge regionale 17

novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regio-

nale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in ma-

teria di commercio", alla legge regionale 11 luglio

2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in

materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile

2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione

del commercio equo e solidale");

d) il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 28

dicembre 2018, n. 51 (Disposizioni per la forma-

zione del bilancio 2019/2021 della Regione Mar-

che. Legge di stabilità 2019).


IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo







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