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- STATUTO - Asso B&B Marche

Aggiornamento: 21 lug 2020


Art. 1 – Costituzione e Denominazione

Si costituisce il sindacato di operatori turistici extra-alberghieri che, all’interno della Regione Marche, svolgono attività non imprenditoriale di Bed & Breakfast, Affittacamere, Locazione Turistica, ed altre, secondo le indicazioni stabilite in materia dalle leggi statali, regionali, e ssm, avente la seguente denominazione: “Asso B&B Marche”. il Sindacato avrà la natura giuridica di associazione non riconosciuta. Art. 2 – Sede Il sindacato avrà la propria sede associativa ad Ancona (AN), Art. 3 – Durata Il sindacato avrà durata illimitata. Art. 4 - Scopo – Oggetto Il sindacato persegue come scopo lo sviluppo ed il coordinamento di tutte le attività volte ad incrementare la crescita della “Categoria” e di tutti i soci, attraverso l’individuazione dei problemi del settore e la collaborazione alla loro soluzione, al fine ultimo di aumentarne la qualità ricettiva. Si propone di tutelare i diritti e le legittime aspettative degli associati, anche assumendo la rappresentanza degli interessi degli stessi di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche oltre che ai soggetti privati. A tale fine potrà svolgere, in via esclusiva o principale, direttamente e/o attraverso la sua struttura, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- formulare e proporre pareri agli organi ed Autorità competenti facendo valere i diritti e gli interessi degli associati;

- riunire, rappresentare ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere non imprenditoriale l'attività turistico-ricettiva nei confini della Regione Marche;

- favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento del sindacato sia in ambito nazionale che internazionale, oltre che tutte le iniziative inerenti l’attività svolta; - svolgere attività di tutela, consulenza ed assistenza nonché promozione in favore dei soci; - proporsi come partner di scambi culturali e di relazioni nell’ambito della promozione del turismo attraverso strutture extra-alberghiere, ubicate nella Regione Marche, evidenziando i suoi punti di forza, le sue peculiarità e caratteristiche intrinseche; - partecipare ad ogni iniziativa di interesse, attraverso la promozione di intese con Autorità Locali (Comunali, Provinciali, Regionali) e Nazionali, Fondazioni, Società Consortili, DMC (Destination Management Company) ed altre Associazioni e Sindacati; - ideare, elaborare, organizzare, anche con il supporto di terzi o per conto di terzi, manifestazioni di carattere diversificato, con particolare riguardo a quelle manifestazioni atte a presentare le realtà dei nostri associati secondo le proprie diversificazioni locali e volte a pubblicizzare le iniziative del Sindacato; - promuovere e valorizzare le tradizioni del patrimonio storico ed artistico del territorio, offrire spazi ed occasioni di confronto al fine di poter creare nuovo movimento turistico; - organizzare viaggi, conferenze, convegni, seminari di ricerca, tavole rotonde, mostre, dibattiti, ecc., in tutti i campi che rientrano negli scopi istituzionali del Sindacato; - favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare ogni attività editoriale utile al conseguimento dei fini del Sindacato; - esercitare marginalmente attività di natura commerciale al solo fine del sostenimento dell’attività istituzionale; - per il migliore perseguimento dei propri scopi il Sindacato potrà associarsi, confederarsi o affi- liarsi ad altri enti o associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali, affini o analoghi;

-il sindacato potrà partecipare a bandi, avvisi pubblici, gare d’appalto e progetti di assegnazione fondi da parte di Istituzioni pubbliche e/o private, nazionali ed internazionali, finalizzate al sostegno di specifici progetti, anche avvalendosi di consulenti esterni.

Il sindacato può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà perseguire attività di raccolta fondi anche per mezzo di vendita di oggetti di merchandising. Art. 5 - Adesione al Sindacato

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associate le attività ricettive extra-alberghiere, sin- golarmente o costituite in associazione, purché rispondano ai requisiti necessari per l’adesione, di cui inizialmente indicati al precedente art. 1 e che svolgano attività occasionale (secondo normativa vigente), conduzione familiare, ubicazione e residenza nella Regione Marche, attività regolarmente registrata presso il SUAP del Comune di appartenenza. In caso di richiesta di adesione da parte di una associazione, è necessario che sia presente tra gli associati almeno una struttura a carattere non imprenditoriale. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: - l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita (maggiore età), codice fi- scale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, nonché dati identificativi della struttura sul portale regionale ISTRICE 2; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - sottoscrizione della persona fisica titolare e responsabile dell’attività. - Per le associazioni, l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita (mag- giore età), codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica del presidente nonché - i dati identificativi sul portale regionale ISTRICE 2 delle strutture rappresentate;

- copia di un documento di identità in corso di validità;

La domanda di ammissione viene esaminata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità per- seguite e le attività di interesse generale svolte: si intende accettata ed annotata, a cura del Consiglio Diret- tivo, nel libro degli associati, qualora entro 30 giorni dalla presentazione sia comunicato all’interessato, per mezzo mail, che essa non sia respinta con motivata deliberazione di rigetto. All’atto dell’ammissione il ri- chiedente dovrà versare la quota associativa annuale. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Art. 6 - Obblighi e caratteristiche degli Associati

Gli associati hanno il diritto di: - poter eleggere gli organi sindacali e di poter essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività del sindacato e controllarne l’andamento; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Sindacato; - concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; - prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti: in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio alle finalità, ai va- lori e all’immagine del Sindacato, il Consiglio Direttivo potrà valutare ed eventualmente applicare l’esclusione dal sindacato; - Versare la quota associativa stabilita anche in funzione dei programmi di attività; tale quota sarà determinata annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro e non oltre il 30 Marzo di ogni anno o all’atto dell’ammissione, pena la perdita della qualifica di socio, salvo casi di forza maggiore. - Consultare il Consiglio Direttivo e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che riguardino questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali del Sindacato. I soci posso essere di diverse tipologie: soci ordinari, soci fondatori, soci onorari e soci aggregati. Si classificano in:


A. Soci Ordinari gli associati che condividano scopi e si impegnino a realizzarli, paghino le quote associative e siano in regola con esse;

B. Soci Fondatori gli associati ordinari che sottoscrivono l’Atto Costitutivo del Sindacato; questi appartengono di diritto al Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall’art. 5 o a seguito di dimissioni dal Consiglio Direttivo;

C. Soci Onorari possono essere enti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo del sindacato. Questi sono esonerati dal versamento della quota associativa ma non possiedono diritto di voto nelle assemblee.

D. Soci Aggregati, coloro che esercitano un’attività collegata ad operatori turistici extra-alberghieri. Questi sono esonerati dal versamento della quota associativa ma non possiedono diritto di voto nelle assemblee. Art. 7 - Perdita della qualifica di socio La qualifica di associato si perde per le seguenti motivazioni: mortis causa, per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 1 dello Statuto, recesso, esclusione o chiusura attività. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, nelle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità al Sindacato può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato o a seguito di presentazione delle proprie controdeduzioni al Consiglio medesimo. L'esclusione sarà deliberata, entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni, nei confronti del socio che: - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Sindacato; - si renda moroso nel versamento del contributo annuale, da effettuarsi entro il 30 Marzo o all’atto dell’ammissione; - svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del sindacato; in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, al sindacato o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci. L’associato può sempre recedere dal sindacato con effetto dalla delibera del Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all’abbuono di quelli dovuti per l’anno in corso. Chi intende recedere dal sindacato e deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale prende atto della richiesta di recesso con propria delibera entro e non oltre 30 giorni dalla domanda di recesso al Sindacato, che verrà poi comunicata adeguatamente all’associato. I diritti di partecipazione al sindacato non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere al sindacato non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso. Art. 8 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito dalle quote associative, dalle integrazioni contributive dei soci in casi di parti- colari esigenze associative, dai proventi delle manifestazioni e/o eventi, nonché delle cessioni di beni e ser- vizi, anche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finaliz- zate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da eventuali prestazioni di servizi rese a terzi nonché oblazioni, contributi o liberalità che pervengano al sindacato da soggetti pubblici o privati finalizzati al so- stegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune è indivisibile. Il Sindacato ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le quote sindacali (associative) sottoscritte dagli associati sono intrasmissibili. Art. 9 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro tre (3) mesi dalla chiu- sura dell'esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede del Sindacato entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Art. 10 - Organi del Sindacato

Sono organi del Sindacato: a)L'Assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.

Art. 11 - L’Assemblea dei soci Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Se il socio è una associazione, ha diritto ad intervenire in Assemblea il presidente o un suo delegato. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione di dette Assemblee deve effettuarsi mediante avviso almeno 7 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'ora della convocazione. Il medesimo avviso deve essere inviato via e-mail a tutti gli indirizzi elettronici conosciuti degli associati, i quali dovranno riscontrare il ricevimento della suddetta e-mail. In caso di urgenza, l’assemblea è validamente costituita con i due terzi dei presenti. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata per iscritto da almeno un terzo degli associati, con l’indicazione delle materie da trattare. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Segretario, che dovrà redigere il verbale. Il Presidente ed il Segretario sottoscriveranno il verbale dell’Assemblea e ne daranno pubblicità mediante email a tutti soci.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; - approva gli eventuali regolamenti interni; - stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi dovuti dagli associati; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualora ci fosse, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associa- zione e la devoluzione del patrimonio, con la presenza e col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. Art. 12 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Sindacato: rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- eleggere il Presidente del Sindacato; - eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; - formulare i programmi di attività sindacale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; - redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi; - predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; - compilare e proporre all’Assemblea eventuali Regolamenti interni; - deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - delibera l’eventuale costituzione delle sezioni o coordinamenti provinciali, territoriali, benché prive di autonomia finanziaria, esecutiva e rappresentativa; - scioglie o commissaria le sezioni provinciali, territoriali che operino in contrasto o disaccordo con le finalità, le direttive del Sindacato o che di fatto non operino più da anni; - accorda contributi straordinari alle sezioni o ai coordinamenti che ne facciano motivata richiesta e alleghino la relazione morale e finanziaria; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sindacali; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Sindacato o ad esso affidati; - propone all’assemblea dei soci la delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Sindacato. - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 persone e massimo di 9, dai soci fondatori che ne fanno già parte di diritto e da membri che vengono eletti dall’assemblea dei soci ordinari.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio può eleggere nel suo seno un Vice Presidente, che eserciterà le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché una sintetica descrizione degli argomenti all’OdG. Nelle adunanze del Consiglio è ammessa la delega. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il verbale dell’adunanza viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I consiglieri nominati dall’assemblea rimangono in carica per la durata di cinque anni ed sono rieleggibili. In caso di dimissioni o comunque di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede alla nomina di sostituti pro-tempore fino all’Assemblea successiva che provvederà alla nomina di nuovi consiglieri in sostituzione degli uscenti. Art. 13 - Il Presidente Il Presidente rappresenta legalmente il sindacato - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno, con particolare riferimento ai rapporti con istituzioni, enti, organi di stampa, ecc. Il Presidente ha facoltà di delegare uno o più consiglieri a sua scelta in sua vece qualora fosse impossibilitato ad intervenire personalmente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria ammini- strazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal sindacato e, previa delibera del Consiglio direttivo, può aprire e chiudere c/c bancari e postali ed operare sui medesimi c/c, promuovere pagamenti ed incassi, gesti- sce l’operatività dei rapporti verso gli Istituti di Credito di ogni tipo senza limitazioni di importo alcuno, anche coadiuvato dalla figura del tesoriere. Il Presidente può stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'at- tività sindacale. Al Presidente è attribuito, su delibera del Consiglio Direttivo, il potere di ordinaria ammi- nistrazione. Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa appro- vazione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate da un delegato o dal Vice Presidente, se eletto. Art. 14 – Delegazioni

Il sindacato, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire una o più delegazioni provinciali rette cadauna da un delegato, nominato dal Consiglio Direttivo stesso, con compiti di promozione del sindacato nell’ambito provinciale del territorio. Le Delegazioni Provinciali potranno aprire sedi che saranno denominate “Delegazione Provinciale di _____ (nominativo della Provincia)”, nelle quali saranno svolte le attività proprie del sindacato. Al Delegato Provinciale è affidata su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo i rapporti con gli enti ed istituzioni locali, pubblici e privati, secondo le decisioni assunte dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, cui il rappresentante risponde delle attività svolte. Art. 15 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività del sindacato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali e contabili, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Art. 16 - Scioglimento del sindacato Lo scioglimento del Sindacato può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che delibera in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 15. In caso di scioglimento, il sindacato avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altro sindacato o associazione con finalità analoga.

Art. 17 – Lavoratori


Il Sindacato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. Art. 18 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal codice civile e dalle leggi speciali previste.



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